In cosa consiste l’aggiornamento professionale obbligatorio?
L’art.7 del DPR 137/2012 ha introdotto l’obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La finalità è garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività. Il periodo dell’attività e della valutazione dell’aggiornamento professionale è triennale: è dunque nell’arco dei 3 anni che l’iscritto ha l’obbligo di acquisire il numero minimo di crediti formativi che costituisce l’unità di misura dell’aggiornamento.
Quando scatta l’obbligo dell’aggiornamento professionale obbligatorio?
L’inizio della formazione obbligatoria continua è il 01 Gennaio 2014. Il primo triennio formativo è dunque 2014-2016.
Quanti crediti devo accumulare nel primo triennio 2014/2016?
Nel primo triennio – considerato come disciplina transitoria – ogni Professionista dovrà acquisire almeno 60 cfp con un minimo di 15 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. È strettamente necessario rispettare il numero minimo annuo di crediti e pertanto non sarà possibile concentrare tutti i crediti lo stesso anno.
Se accumulassi un numero di crediti relativi alla Deontologia e ai Compensi professionali maggiori rispetto al minimo annuo richiesto, come verranno conteggiati i crediti in eccesso?
I crediti maggiori rispetto al minimo anno richiesto saranno conteggiati come crediti formativi relativi a quell’anno e non sarà possibile conteggiarli nell’anno successivo.
Quanti crediti devo accumulare nei trienni successivi, dunque una volta che l’aggiornamento professionale sarà andato a regime?
Nei trienni successivi ogni Professionista dovrà conseguire 90 crediti: di questo monte crediti (vedi Regolamento all’articolo 6) l’iscritto ha l’obbligo di acquisire un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Cosa succede se non raggiungo nei tempi stabiliti il numero minimo dei crediti?
Il mancato raggiungimento del numero minimo dei crediti formativi costituisce illecito disciplinare.
Se ho partecipato ad eventi formativi durante la sperimentazione dell’aggiornamento professionale obbligatorio, i crediti accumulati dal 26-06-2013 al 31-12-2013, che fine faranno?
Coloro che hanno partecipato alla sperimentazione su base volontaria, seguendo corsi che hanno ottenuto il riconoscimento preventivo da parte del CNAPPC, vedranno riconosciuti i crediti come validi per il primo triennio 2014-2016.
Come si acquisiscono i crediti?
In termini generali, solo gli eventi, i seminari e i corsi formativi che hanno ottenuto il preventivo riconoscimento da parte del CNAPPC concorrono a generare crediti formativi validi. Per sapere se un evento è stato accreditato, occorre chiedere all’ente che ha erogato la formazione.
Come si definisce un evento utile ad acquisire crediti formativi?
Il corso, che deve avere durata minima di 8 ore, è la tipologia di evento formativo principale: può essere in aula oppure on-line. Altre tipologie di eventi formativi sono: convegni, seminari, mostre, tavole rotonde, workshop, itinerari, attività di ricerca universitaria, partecipazione a commissioni, etc. (si veda art.5 delle Linee Guida).
Quali sono i criteri di scelta delle tematiche sui quali ogni professionista potrà concentrare il proprio percorso di aggiornamento professionale?
Ogni iscritto può scegliere liberamente, in relazione alle proprie esigenze ed interessi professionali, le attività di aggiornamento professionale che preferisce. L’Allegato 1 delle Linee Guida definisce sette aree tematiche oggetto dell’attività formativa.
Esoneri
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età.
Per i neoiscritti l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per i tre anni di competenza, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua: a tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione, non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo, non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale. Per tutte le esenzioni leggere con cura l’articolo 7 delle linee guida. Al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto dovrà produrre certificato medico. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.
I corsi abilitanti (sicurezza, VV.F., etc.) rilasciano crediti formativi?
Il Consiglio Nazionale Architetti si è assunto la responsabilità di definire in via risolutiva la questione, riconoscendo anche ai corsi in oggetto i crediti formativi professionali per l’attuale triennio nella seguente misura: 15 CFP per corsi da 120 ore e 10 CFP per corsi integrativi di 40 ore (1 cfp per ogni modulo di 4 ore). Se i corsi integrativi non sono svolti in un’unica soluzione ma divisi in moduli, a ciascuno di questi verranno comunque riconosciuti i crediti in proporzione ( minimo 1 credito formativo professionale per moduli di 4 ore) sino alla concorrenza delle 40 ore. Devono, pertanto, intendersi riconosciuti per i corsi in oggetto, a partire da quelli avviati dal 1° luglio 2013 (coincidente con l’inizio della fase sperimentale – art. 9 del Regolamento), i crediti formativi professionali come sopra indicati, in quanto attribuiti a corsi conformi a specifica normativa di settore. Consulta la circolare del C.N.A.P.P.C. n. 29 del 06/02/2014.
E’ possibile recuperare lezioni perse e non dover rifare il corso da capo?
E’ ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso.
Sono un dipendente pubblico iscritto all’Ordine. A chi e come devo presentare il piano formativo che il mio Ente ha predisposto?
Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all’autorizzazione dell’Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.