Varianti in corso d’opera
Q: Nel caso di lavori appaltati con la procedura “economicamente più vantaggiosa”, si chiede se è possibile far realizzare delle opere, necessarie e funzionali all’uso, in sostituzione di alcune opere migliorative offerte in sede di gara dall’impresa aggiudicataria dell’appalto. Si precisa che le opere a farsi sono di pari importo delle opere migliorative offerte dall’impresa ed, in entrambi i casi, le stesse risultano a costo zero per l’Ente Appaltante.
R: L’art. 132 del Codice degli Appalti, rubricato ”Varianti in corso d’opera” espressamente prevede che: 1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista; e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (lettera aggiunta dall’art. 34, comma 5, legge n. 164 del 2014)
(Le varianti di cui alle lettere b), c) e d), sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 114 del 2014).
Si consideri tuttavia che in un appalto di lavori non sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006, bensì costituiscono varianti sostanziali, quelle opere diverse e aggiuntive finalizzate ad una ottimale fruizione dell’opera che avrebbero dovuto essere tenute presenti sin dalla progettazione originaria in quanto connesse ad esigenze generali di flessibilità d’uso dell’opera, e che avrebbero dovuto essere tenute in debito conto in tutte le fasi progettuali, in quanto passibili di incidere in modo rilevante sulla distribuzione interna degli spazi e sulla definizione degli impianti, interferendo con le altre opere ( Cfr ANAC Deliberazione n.11 del 23.4.2014 Rif.Fasc. 567/2011)
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.