Soluzioni migliorative appalto

Soluzioni migliorative appalto

Q: Supponiamo che, nel caso di lavori appaltati con la procedura economicamente più vantaggiosa, l’impresa aggiudicataria abbia vinto la gara offrendo migliorie sotto forma di forniture e lavorazioni. Le migliorie offerte dall’impresa in sede di gara sono vincolanti o possono essere soggette a sostituzione con altre opere a farsi su indicazione della stazione appaltante? Orbene, il secondo classificato potrebbe ricorrere in quanto non sono state realizzate le migliorie così come offerte in sede di gara?

R: Le soluzioni progettuali migliorative sono ammesse negli appalti da affidare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a patto di non modificare l’oggetto del contratto.

“Le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti progettuali: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, salva la immodificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione” ( Cfr Consiglio di Stato sentenza 4578/2014).

Le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera o del servizio sono ammesse, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto.

Il ricorso da giurisdizionale potrebbe essere esperito dal concorrente escluso laddove si ritenga che le migliorie eccedano i limiti previsti dal disciplinare di gara ossia diano luogo ad un progetto diverso da quello posto a base di gara.

In linea di massima nel presentare l’offerta , i concorrenti compilano apposito allegato ( offerte tecniche integrative e/o migliorative) nel quale dichiarano che :

– Le soluzioni migliorative diventano obbligatorie per il concorrente ma non modificano il prezzo finale offerto;

– Le soluzioni tecniche e/o i materiali proposti sono solo alternativi e non obbligatori per la stazione appaltante che avrà la esclusiva potestà di scelta tra le soluzioni proposte e quelle di progetto.

A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

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