Q: il mio quesito è relativo alla figura del giovane professionista laureato ma non abilitato. In particolare:
abbiamo partecipato ad una gara di progettazione per il comune di Cercola dove venivano richieste 4 unità tecniche negli ultimi 3 anni. Tra le 4 unità tecniche figura una giovane professionista (così come per legge) in possesso di laurea triennale conseguita nel 2010 (ma senza abilitazione) e laurea specialistica conseguita nel 2013 con relativa abilitazione ed iscrizione professionale all’albo cat. Senior. Alla gara è stata allegata certificazione attestante che già dal 2011 la giovane professionista aveva svolto attività di collaborazione-assistenza tecnica ad alcune attività di progettazione svolte dalla Saab progetti srl, allegando anche documento fiscale (ricevuta per prestazione occasionale). L’Ente Appaltante ha obiettato ritenendo che la giovane professionista, anche se laureata, non può esercitare attività professionale anche se di sola collaborazione o assistenza tecnica e pertanto non può essere considerata unità tecnica nel periodo antecedente l’abilitazione professionale. Ha ritenuto, quindi, che potesse assumere il ruolo di figura tecnica solo dal momento dell’abilitazione. Mi preme sottolineare che le attività svolte dalla giovane professionista dal 2011 al 2013 sono di sola collaborazione e supporto tecnico, ma senza mai assumere la paternità della progettazione. Gli altri requisiti tecnici-professionali (fatturati ed attività professionali) richiesti per la partecipazione alla gara sono tutti ampiamente dimostrati. In particolare: può un giovane professionista, laureato ma senza essere abilitato, avere il ruolo di unità tecnica anche nel periodo che intercorre tra la laurea e l’abilitazione?
R: In relazione ai requisiti richiesti ai professionisti per partecipare ad una gara di progettazione occorre riportarsi alla disciplina dell’ Art. 263 – Requisiti di partecipazione (art. 66, d.P.R. n. 554/1999) – del D.P.R. n.207/2010 (Regolamento Contratti pubblici), in base al quale :
“1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta;(il requisito del fatturato è richiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006) b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.
2. I servizi di cui all’articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.”
3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall’articolo 253 del presente regolamento e dall’articolo 38 del codice”.
In base a quanto previsto al comma 1 lett.d) , il laureato non abilitato può dunque concorrere ad integrare il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni solo laddove esso sia:
– socio attivo;
– dipendente della società;
– collaboratore a progetto( in caso di soggetti non esercenti arti e professioni).
Pertanto laddove non si sia in presenza di una delle ipotesi sopra elencate, il laureato non abilitato non potrà essere conteggiato quale unità tecnica sino al momento della sua effettiva abilitazione.
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.