Requisiti RSPP e redazione DVR

Q: insegno in una Scuola media Statale del Comune di X. La dirigente mi ha chiesto di redigere il DVR della scuola e di ricoprire la funzione di RSPP. I titoli in mio possesso relativamente alla materia della Sicurezza sono il corso sulla L.494 e L.626 e D.M.10/03/98; un aggiornamento D. Lgs.528/99 di 10 ore : un aggiornamento di 40 ore sulla D.Lgs.81/08 conseguito a maggio 2013 presso Ordine architetti di Napoli e un incarico di Coordinatore in fase di esecuzione presso un cantiere di un istituto tecnico della Provincia di Napoli. Volevo sapere se  per la figura di RSPP ho bisogno di corso specifico (e se sì da svolgere eventualmente on line contestualmente all’assunzione dell’incarico) e se i due incarichi possono essere affidati separatamente: ovvero nel caso che ci voglia il conseguimento di corso specifico di RSPP e quindi io non possa svolgere tale mansione, se almeno posso redigere il DVR.

 

R: La figura dell’RSPP viene designata dal datore di lavoro che secondo quanto previsto dall’art.17 comma 1, lettera b, D.Lgs 81/08 non può delegare tale obbligo. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e deve seguire un apposito corso di formazione, da un minimo di 16 ore ad un massimo di 48 ore in base al livello di rischio, e un corso di aggiornamento per RSPP, al fine di ricevere una formazione adeguata sulla base della normativa vigente e della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

L’articolo 32 del DLgs 81/08 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) si sofferma in modo particolare sull’aspetto formativo di questa figura in quanto i requisiti professionali di un RSPP interno o esterno devono essere adeguati alle attività lavorative e alla tipologia di rischi presenti in azienda.

Un RSPP deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione come previsto dalla normativa. Inoltre il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere in possesso di un attestato di frequenza per corsi sulla sicurezza sul lavoro inerenti i concetti di ergonomia, stress lavoro correlato, organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e tecniche di comunicazione aziendale e di relazioni sindacali.

In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame.

Per inciso, le classi di laurea richiamate dal “Testo unico” e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:

– L7 ingegneria civile e ambientale

– L8 ingegneria dell’informazione

– L9 ingegneria industriale

– L17 scienze dell’architettura

– L23 scienze e tecniche dell’edilizia

 

Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:

– classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile

– classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale

– classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione

– classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale

Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.

Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato.

In relazione al Documento di valutazione dei rischi, il Decreto Legislativo n.81/08 stabilisce che il responsabile della redazione del DVR sia il datore di lavoro, il quale può comunque avvalersi del parere dell’RLS nonché della collaborazione di figure aziendali preposte alla sicurezza quali il Medico Competente e l’RSPP.

 

A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

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