Q: Ho un rapporto di dipendenza con una società, per la quale svolgo anche attività di progettazione, sia esecutiva (lavori), sia definitiva (gare d’appalto).
Vorrei sapere chi deve attestare, ed in che modo, i servizi di progettazione eseguiti per incrementare le mie categorie per la progettazione. Ed inoltre, le categorie che acquisisco, sono utilizzabili dalla società con cui lavoro a fini della partecipazione alle gare d’appalto (in quanto sarebbero allo stesso tempo certificatori ed utilizzatori delle categorie stesse)?
In attesa di un cortese riscontro, l’occasione è gradita per augurarvi buon lavoro.
R: In ordine ai requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico finanziario che vengono richiesti per la partecipazione a gare per appalti di servizi pubblici, questi sono regolati dal DPR 207/2010, all’art. 263 (requisiti di partecipazione) in cui si fa riferimento al periodo temporale dei servizi valutabili, alla loro natura e qualità ed al fatto che debbono essere stati approvati dalle amministrazioni banditrici. In linea di massima le relative attestazioni dovrebbero indicare:
– l’oggetto del servizio prestato,
– il committente,
– l’anno di esecuzione,
– il ruolo del professionista
– la natura giuridica della partecipazione (professionista singolo, ATP, società ecc.), il livello di progettazione svolto (preliminare, definitivo esecutivo, direzione lavori, ecc.)
– la categoria
– l’importo dei lavori, se gli stessi siano stati completati e collaudati.
Del DPR 207/20210, Regolamento di Esecuzione del Codice degli Appalti, si riporta all’uopo il contenuto della norma di riferimento ex art.263, la cui lettura consente di capire la portata dei requisiti richiesti al professionista:
“Art. 263. Requisiti di partecipazione (art. 66, d.P.R. n. 554/1999)
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta; (il requisito del fatturato è richiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006)
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore
compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.
2. I servizi di cui all’articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall’articolo 253 del presente regolamento e dall’articolo 38 del codice degli appalti.”
L’allegato O del DPR 207/10 fornisce poi una griglia da compilare per attestare le referenze professionali maturate attraverso i servizi resi per ogni singola opera.
Per quanto riguarda invece il sistema di qualificazione unico per tutti i soggetti esecutori di lavori pubblici, la gestione della qualificazione è affidata alle Società Organismi di Attestazione (SOA), che verificano il possesso da parte dell’impresa dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica,finanziaria e gestionale ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici per importi superiori ad €150.000.
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.