Q: Sono aggiudicataria di incarico professionale volto alla digitalizzazione delle pratiche di condono edilizio del Comune di XXX. Il Comune non ha ancora proceduto alla stipula del contratto, perché sta facendo accertamenti sulle posizioni fiscali, ecc.
La mia perplessità, dunque, è basata sul fatto che al momento non risulto essere iscritta all’Inarcassa e quindi senza partita iva, avendo in passato lavorato come dipendente quindi con contratto a tempo indeterminato. Nel caso mi fossi aggiudicata questo incarico, avrei provveduto a regolarizzarmi per lo stesso.
Il mio timore è che per quanto suddetto, possano escludermi, anche se non si evince come motivo dal disciplinare di gara che ho allegato.
R: Il Dlgs n.163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al capo IV, nel disciplinare i servizi attinenti l’ingegneria prevede espressamente quanto segue:
art. 90 comma 7 : “all’atto di affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario”.
Essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce una condizione necessaria per l’affidamento di incarichi a professionisti singoli o associati.
In applicazione dell’art. 6 bis del Dlgs n.163/2006, sono le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che devono verificare il possesso dei requisiti tecnico- organizzativi ed economico-finanziari ( art. 38 Dlgs 163/06) tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici utilizzando il servizio “Avcpass” o richiedendo direttamente ad Inarcassa per le procedure di gara negli appalti di importo a base d’asta inferiore ad euro 40.000. Ai professionisti che ne fanno richiesta Inarcassa continua a rilasciare il certificato di regolarità contributiva, che però non può essere prodotto né alla p.a. né ai gestori di pubblici servizi.
Laddove il professionista non risulti iscritto ad Inarcassa ma ad altra forma previdenziale la verifica di regolarità contributiva riguarderà detto rapporto previdenziale.