Q: Vorrei chiedere un’informazione circa la compatibilità di incarico nel caso in cui Architetto ed Impresa esecutrice – una S.a.s. che abbia come legale rappresentante un familiare di primo grado di parentela del professionista- si trovino impegnati, ognuno per le proprie competenze, nel medesimo lavoro.
Nel caso specifico trattasi di un intervento di manutenzione straordinaria presso un appartamento privato, di cui il sottoscritto dovrebbe ricevere incarico per redigere i vari permessi comunali ed occuparsi della direzione dei lavori, mentre l’impresa edile effettuare le opere.
A questo punto, gradirei gentilmente sapere se la compatibilità/incompatibilità è estesa anche alle Società di capitale – come nel caso di S.r.l. – o se si riferisce esclusivamente alle Società di persona. In attesa di ricevere riscontro, ringrazio anticipatamente.
R: Il Codice di Deontologia professionale impone la massima diligenza all’Architetto affinché l’attività professionale sia tenuta rigorosamente distinta dalle altre attività specie se di carattere imprenditoriale esercitato da esso ed in taluni casi dai suoi stretti congiunti.
Si allegano le norme deontologiche richiamate che possono dirimere le questioni di interferenza tra attività professionale ed attività imprenditoriale:
L’Art. 14 (Rapporti con i committenti) al comma III prevede che:
“Il Professionista non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente”.
L’ Art. 31 (Conflitto di interessi) dispone che:
“ Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico”.
L’ Art. 32 (Interferenza tra interessi economici e professione) sancisce che:
“Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente”.
Nel caso de quo , assolto l’obbligo di comunicazione al committente del legame esistente con l’impresa esecutrice, ottenuto l’assenso espresso di potrà tranquillamente procedere.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.