Q: Dovendo pubblicare immagini e disegni dei propri lavori, occorrono liberatorie da parte dei proprietari? Premetto che nelle pubblicazioni non emergono dati né personali né sensibili.
R: I progetti di architettura, a condizione che presentino tutti i requisiti prescritti dalla norma, sono tutelabili quali opere d’autore ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (L. n.633 del 1941) L’art. 2 della suddetta Legge inserisce infatti nel novero delle opere degne di protezione anche “i disegni e le opere dell’architettura”. In linea di massima dunque l’architetto che abbia redatto un progetto, avente i requisiti prescritti dalla legge, godrà di un diritto morale ed economico sullo stesso e la tutela è accordata non soltanto all’opera finita, ma anche ai disegni o progetti.
Assodata la sussistenza del diritto d’autore in capo all’architetto autore del progetto, occorre però considerare che per quanto riguarda la titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle immagini dell’opera architettonica, il diritto d’autore sussiste, ma non prevale sulla necessità del consenso del proprietario dell’immobile per la realizzazione e pubblicazione delle immagini, consenso che deve concorrere con quello dell’autore per l’utilizzazione da parte di terzi. Tale aspetto tuttavia, al pari di tutti quelli attinenti allo sfruttamento dei diritti economici sull’opera, può essere regolato in via contrattuale. Prima di procedere alla pubblicazione di immagini e disegni è quindi opportuno richiedere le autorizzazioni ai vari committenti, ivi compresa l’autorizzazione per le riproduzioni fotografiche.
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.