Progettazione Ponteggi Architetto Sez.B


Q: Mi occupo da diversi anni di ponteggi collaborando con numerose ditte del settore; di recente ho avuto discussioni con ispettori dell’Asl innanzi ad un elaborato progettuale di un ponteggio metallico redatto dal sottoscritto, perché sostenevano che la laurea triennale non desse il requisito per redigere tale documento e che quindi lo stesso non avesse sostanzialmente valore. Io per non creare problemi ho prodotto un nuovo elaborato firmato sia da me che da un ingegnere quinquennale mio collega. Il ponteggio è una struttura semplice, progettata e montata con procedure standardizzate ma soprattutto, essendo una struttura provvisionale con una vita nominale di max 2 anni, è possibile progettarla o verificarla con il metodo delle tensioni ammissibili.Credo di trovarmi nelle competenze dell’architetto iunior.
Vorrei avere un parere in merito.

 
R: L’architetto junior può progettare costruzioni civili semplici con procedure standardizzate e il pianificatore iunior può assumere ruoli di responsabilità nelle procedure di valutazione e pianificazione strategica. Lo ha chiarito da ultimo il CNAPPC con la Circolare n. 21 del 7 marzo 2013 che cerca di far luce sulle competenze di architetti e pianificatori iunior. Le attività professionali riconosciute agli architetti iunior sono elencate dal DPR n. 328/2001, all’art.16, secondo cui ai laureati triennali, iscritti nel settore architettura, competono:

-le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;

-la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;

-i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.

Secondo il CNAPPC non esistono restrizioni allo svolgimento delle attività professionali dell’architetto junior, fermo restando il suo ruolo di concorso e collaborazione. Relativamente alle “costruzioni civili semplici”, viene chiarito che la semplicità della progettazione deve riguardare tutte le attività attribuite all’architetto junior e il progetto deve essere caratterizzato dalla possibilità di far riferimento a “metodologie standardizzate”. Interventi di carattere innovativo o sperimentale o di una certa dimensione esulano dalle sue competenze. Premessi questi brevi cenni sulla delimitazione delle competenze dell’ Architetto junior, passiamo ora ad analizzare quanto previsto dal DLgs n.81/08 e ss.mm.ii. circa il calcolo dei ponteggi.

L’art. 133 della norma spiega come deve essere effettuato il progetto del ponteggio, facendo esplicito riferimento ad un progetto comprendente calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale ( qualcosa di già esistente e progettato da altri, per cui va fatta una verifica, ergo può essere ricondotta a quanto previsto dall’art. 46, comma 3, lettera a) punto 2) e disegno esecutivo.

Il progetto deve essere firmato da ingegnere o architetto senza esclusione degli iscritti alla sezione b degli albi su menzionati in quanto sono iscritti agli albi su menzionati, è esclusa solo la competenza di geometri e periti.

Si consideri inoltre che nelle norme tecniche la NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008), nella Circolare n. 617 del 2/2/2009, al punto 2.4.1 quando si parla di vita nominale delle strutture, il ponteggio viene fatto rientrare nel tipo 1 “opere provvisorie e provvisionali – Strutture in fase esecutiva” con vita nominale fino a 10 anni. Inoltre la ulteriore norma tecnica in materia di ponteggi UNI EN 12811-1 (Ponteggi – requisiti prestazionali e progettazione generale), dà indicazioni circa le modalità di calcolo dei ponteggi standardizzando l’opera da realizzare.

In sintesi in mancanza di richiami espressi preclusivi ad opera del D.P.R. n. 328/01, del DLgs n.81/08,e della NTC 2008, ed alla luce di una norma UNI EN che standardizza le modalità di calcolo è chiaro che si tratta in toto di attività che afferiscono alle competenze professionali degli iscritti al settore b.

Per completezza espositiva va però dato atto che vi sono delle interpretazioni riduttive in termini di competenze professionali sui ponteggi da parte del Consiglio Superiore dei LLPP, del CNI e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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