Q: La mia domanda riguarda la possibilità di effettuare una prestazione occasionale.
Precedentemente la L 276/2003 all’art. 61, comma 3 sanciva:
” Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo [ Titolo VIII – Tipologie contrattuali a progetto e occasionali – Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale] le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”.
Tale articolo è stato però abrogato dal D.Lgs. 81/2015 che all’art. 52 stabilisce:
- Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia’ in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile.
Come ci si deve regolare, nel caso di libero professionista?
E cosa può invece fare un dipendente che, previa autorizzazione dell’ente per il quale lavora, volesse effettuare una prestazione occasionale legata ad esempio alla presentazione di una CILA?
R: In tema di collaborazioni occasionali del libero professionista, con annessi risvolti previdenziali e fiscali, si allega Nota del Ministero dell’Economia e Finanza del 25.02.2015 che chiarisce taluni aspetti controversi.
Per quanto attiene la possibilità di ricorrere ad una prestazione occasionale da parte del dipendente pubblico si osserva poi che egli è sottoposto, in virtù del ruolo ricoperto, a norme più restrittive rispetto ai dipendenti di enti privati. Fermo restando alcune deroghe per determinati soggetti (come i dipendenti a tempo parziale) o per alcune attività (ad esempio la partecipazione a convegni o seminari), l’art. 53 del D.lgs. 163/2001 disciplina l’incompatibilità tra pubblico impiego ed altri incarichi retribuiti specificando al comma 6 che “Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”. Tale regime di incompatibilità potrà essere derogato solo attraverso la richiesta di autorizzazione, ed il rilascio della stessa da parte dell’amministrazione dalla quale si dipendente, e tale autorizzazione dovrà essere richiesta per ogni specifico incarico. E’ importante sottolineare che il rilascio dell’autorizzazione per una singola prestazione non configura automaticamente la stessa come prestazione occasionale perché andrà valutato se vi sono gli elementi della contingenza, dell’eventualità e secondarietà (tipici di una prestazione occasionale).