Q: Gentilissimi,
ho stabilito contatto con la società XXX relativamente all’assegnazione di un incarico professionale per Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i “Lavori di completamento e ristrutturazione di un impianto sportivo in località XXX (importo dei lavori €.145.119,95). Vi inoltro la presente richiesta.
Alla sottoscrizione della relativa convenzione circa il menzionato incarico professionale, mi è stata richiesta dal Segretario comunale di XXX un’espressa appendice alla polizza stipulata, recante l’indicazione del lavoro in questione e la specifica che la polizza stessa fosse stata contratta espressamente per questo incarico e non per altri.
A parte il problema di non aver potuto materialmente sottoscrivere la convenzione, anche se già sto espletando l’incarico da un po’ di settimane, in virtù di una sola delibera di affidamento fatta dal Responsabile del Settore Urbanistica, volevo chiedere:
1. È legittima la richiesta fatta dall’ufficio di segreteria del comune dal quale ricevo l’incarico circa la esclusività della polizza per il lavoro da espletare?
2. Posso bypassare le lungaggini a cui andrei incontro per richiedere l’appendice alla polizza stipulata (fatta on line tramite sito di INARCASSA) con una autocertificazione dichiarando espressamente la suddetta esclusività richiesta e la congruità dei massimali, peraltro specificati nella assicurazione?
3. Ritenete sia troppo alto il massimale della mia polizza, ovvero di € 250.000,00, rispetto all’importo dei lavori al lordo del ribasso di €.145.119,95?
Attendo Vostro sollecito riscontro scritto onde poter risolvere definitivamente in tempi stretti la questione e sottoscrivere la convenzione.
n.b.: si fa presente che il tipo di polizza di assicurazione è all risks della responsabilità civile professionale degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti convenzione inarcassa. Il massimale è di €250.000,00.
R: L’art. 111 del Dlgs. 163/2006,rubricato Garanzie che devono prestare i progettisti, espressamente prevede che:
“1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c),IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.”
La polizza per responsabilità civile disciplinata dall’art. 11 del Dlgs n.16372006 è connessa al singolo progetto ed alla relativa attività progettuale, rappresentando uno strumento di garanzia di pronta liquidazione a favore della Stazione Appaltante, per eventuali danni causati da errori ed omissioni connessi all’attività di progettazione.
E’ necessaria pertanto una singola polizza per ogni opera progettata da redigersi secondo lo schema tipo 2.2. approvato con decreto interministeriale n.123 schema del 12.3.2044
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.