Q: dovendo sottoscrivere un contratto per il rilascio di un permesso a costruire in un Comune della provincia di XXXX che a breve termine dovrebbe adottare un nuovo PUC (secondo la scadenza indicata nel PTCP della provincia di XXXX), Le porgo i seguenti quesiti:
a) se la presentazione del permesso a costruire viene inviata all’Ente prima dell’entrata in vigore o adozione del nuovo PUC, i parametri di riferimento sono quelli precedenti o quelli nuovi in vigore alla data del rilascio?
b) quando scattano le norme di salvaguardia ed entra in vigore il nuovo strumento urbanistico?
c) il PUC può prevedere destinazioni d’uso diverse e con diversi parametri rispetto al PTCP?
d) quali sono i tempi entro i quali l’Ente è obbligato al rilascio del permesso a costruire?
R:
Termini per il rilascio del permesso a costruire
La disciplina per il rilascio del permesso di costruire è contenuto all’art. 20 del DPR 380/2001, il c.d. Testo Unico per l’Edilizia. L’iter per il rilascio del permesso di costruire deve rispondere anche alle previsioni contenute nella legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. In particolare, in questa sede interessa evidenziare l’art. 20 che ne fa esplicito riferimento, gli artt. 4 e 5 (nomina del responsabile del procedimento), gli artt. 14 e seguenti sulla conferenza di servizi, l’art. 10-bis sulla comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento della richiesta e l’art. 2 sulla conclusione del procedimento.
Sono subordinati al rilascio del permesso di costruire tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia; quindi, nel dettaglio: gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione edilizia.
La domanda di permesso di costruire va sottoscritta dal proprietario dell’immobile o da chi ne abbia diritto a richiederlo. Va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia
Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, lo Sportello Unico per l’Edilizia deve comunicare a chi ha presentato domanda il nome del responsabile del procedimento che eseguirà l’istruttoria.
Entro 60 giorni (120 per i Comuni con più di 100.000 abitanti), il responsabile del procedimento acquisisce tutta la documentazione necessaria all’istruttoria attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia.
Una volta valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
Gli eventi che possono verificarsi durante l’istruttoria per l’esame della domanda di rilascio del permesso di costruire sono tre:
1. Proposta di modifica al progetto originario. Va fatta dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire e ne vanno illustrate all’interessato le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica e, se accettata, ha tempo 15 giorni per integrare la documentazione.In questo caso, viene sospeso il decorso dei 60 giorni entro cui il responsabile del procedimento deve pronunciarsi (vedi paragrafo precedente).
2. Richieste istruttorie. Il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire può essere interrotto solo una volta dal responsabile del procedimento e, comunque, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Le richieste istruttorie vanno obbligatoriamente giustificate in maniera dettagliata e hanno validità esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata allo Sportello Unico per l’edilizia e che non siano già nelle disponibilità dell’amministrazione.
3. Eventuale indizione della conferenza di servizi. Il responsabile dello Sportello Unico indice una conferenza di servizi nel caso in cui entro i 60 giorni dalla presentazione della domanda non siano intervenuti le intese, i nulla osta o gli assensi dalle p.a. coinvolte, oppure sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni.
Adozione del provvedimento finale per il rilascio del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire, notificato all’interessato dallo Sportello Unico per l’edilizia è adottato:
– entro il termine di 30 giorni dalla proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento
– entro il termine di 40 giorni dalla proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento, qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di rilascio di permesso di costruire
– entro il termine di 75 giorni dalla data di presentazione della domanda di permesso di costruire in caso si tratti di interventi subordinati a DIA, posto che per detti interventi l’interessato ha la facoltà di richiedere il rilascio del permesso di costruire.
Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine per l’adozione del provvedimento decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Il procedimento è concluso con l’adozione del provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’art. 2 della legge 241/1990 sulla conclusione del procedimento.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso (silenzio significativo con valore di provvedimento positivo), fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Riguardo a questi ultimi, in caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in sede di conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda del permesso di costruire si intende respinta.
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Adozione del PUC
Nel periodo intercorrente dalla adozione alla approvazione definitiva ( ndr quest’ultima avviene ad opera del consiglio comunale) del PUC si applicano le norme di salvaguardia e ad esse si rimanda per la disciplina dei titoli abilitativi richiesti nelle more della definitiva approvazione del Puc.
Il periodo di salvaguardia è da intendersi come il lasso di tempo durante il quale il PUC viene rivisto e modificato; durante questo periodo il Puc non è esecutivo al 100% restando esecutivo anche il PRG. In caso di contrasto tra le due normative con parametri diversi l’Ente ed il tecnico devono applicare la normativa più restrittiva, da cui doscende appunto il termine “salvaguardia” ( Esempio classico: se il PUC permette edifici alti 7,50 mt dalla quota di riferimento ed il PRG 19,5 mt, va applicato il PUC perché è la normativa meno permissiva).
Con l’approvazione si procede alla pubblicazione del PUC sul B.U.R.C e sul sito web del Comune, esso diventa dunque efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.
Il PUC è di norma accompagnato dalle norme tecniche di attuazione che sanciscono che gli atti autorizzatori già in essere alla data di adozione dello stesso mantengono la loro efficacia.
Si suggerisce di verificare presso l’ente di riferimento lo stato della procedura di adozione del PUC ed ove possibile il contenuto.
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.