Modifica pratica condono

Modifica pratica condono

 

Q: Sto integrando una pratica di Condono Edilizio Legge 47/85 ed ho riscontrato il seguente problema: il committente ha presentato nel Comune di XXXX, ATTUALMENTE ZONA ROSSA, erronea richiesta in sanatoria, ovvero ha presentato il modello “D” (attività connessa con la conduzione agricola) , piuttosto che il modello ” A ” (civile abitazione). Detto fabbricato già al momento della richiesta di sanatoria  è stato adibito ed utilizzato per civile abitazione (anche perché non esiste alcun fondo agricolo da condurre ma un piccolo giardino con una superficie minore a quella del fabbricato stesso). Il fabbricato in questione  è stato accatastato per la prima volta nel 1988 come civile abitazione. Posso integrare la richiesta di Condono come civile abitazione motivandola come mero errore nella presentazione del modello di richiesta?

R: Costituisce principio generale del nostro ordinamento quello secondo il quale gli atti propulsivi posti in essere dal privato nella fase preparatoria del procedimento amministrativo possono essere modificati o ritirati dall’interessato fino al momento in cui non sia intervenuto il provvedimento terminale proprio del procedimento de quo.

Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale fino a quando la p.a. non si è pronunciata sulla domanda di condono il richiedente può legittimamente modificare, sostituire o anche rinunciare alla richiesta di sanatoria non ostandovi nell’ordinamento una norma impeditiva ( Cfr in tal senso T.A.R. Toscana, Sez.III n.6520 del 2004; T.A.R Piemonte, Torino Sez.I n.480 del 1997; T.A.R Lombardia, Milano Sez.II n.490 del 1987).

Si suggerisce pertanto di protocollare presso l’ente di riferimento una nota integrativa in cui si da atto dell’errore materiale nell’inoltro del modulo D in luogo del modulo A che andrebbe all’uopo compilato ed allegato anche in ragione del calcolo dell’oblazione corretto.

A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

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