Mansioni livello V C.C.N.L Commercio

Q: Sono stata assunta  con un contratto, di cui allego copia, di V livello – commercio da  Camomilla Italia, azienda di negozi abbigliamento donna, tra le diverse  funzioni di mia competenza quali progettazione, etc. mi è stato chiesto  di timbrare ed asseverare le diverse pratiche relative ad i punti  vendita. Di fatto non c’è una lettera d’incarico quindi non credo che il mio timbro possa girare tra i comuni, potrei essere sottoposta ad un controllo fiscale ed nel contratto sono definita Sig.ra ed ho un V livello che credo corrispondi ad altre competenze. Vorrei avere un suo parere a riguardo.

 

R:  Nel contratto collettivo nazionale del commercio esistono 8 livelli che classificano il personale delle aziende commerciali. Questi livelli vanno applicati con rigore in base al lavoro e alle responsabilità del lavoratore.

Al livello V appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico- pratiche, comunque conseguite e cioè:

1) fatturista; 2) preparatore di commissioni; 3) informatore negli istituti di informazioni commerciali; 4) addetto di biblioteca circolante; 5) addetto al controllo delle vendite; 6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni; 7) addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche; 8) pratico di laboratorio chimico; 9) dattilografo; 10) archivista, protocollista; 11) schedarista; 12) codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici; 14) campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell’azienda); 15) addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste; 16) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; 17) addetto al controllo e alla verifica delle merci; 18) addetto al centralino telefonico; 19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell’alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20) aiuto banconiere di spacci e carne; 21) aiutante commesso; 22) conducente di autovetture; 23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio; 24) addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio; 25) operaio qualificato; 26) operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami (…) 27) addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche; 28) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Non rientra tra le attività di un lavoratore inquadrato nel V livello di detto contratto collettivo nazionale l’attività di asseverazione di progetti architettonici relativi ai punti vendita della catena commerciale presso cui si presta il proprio lavoro dipendente e si ricorda allo scopo che il lavoro dipendente riceve una regolamentazione differente rispetto al lavoro autonomo ( libera professione).

Nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente ( privato) voglia svolgere anche la libera professione (ndr nel caso de quo architetto) occorrerà: a) che non vi sia conflitto di interessi tra l’attività che intende svolgere e il lavoro da dipendente; b) che l’azienda presti il proprio nulla osta; c) che si presti attenzione agli aspetti fiscali e previdenziali.

Per completezza espositiva si da poi atto che nel rapporto di lavoro privato quando un lavoratore svolge, nelle condizioni normate dall’art. 2103 c.c., mansioni superiori, dando prova di averle effettivamente svolte, egli ha diritto non solo alla percezione delle differenze retributive (fatto salvo il periodo prescrizionale pari a 5 anni), ma, anche, all’inquadramento giuridico di effettiva competenza (fatto salvo il periodo prescrizionale pari a 10 anni). Nel caso in cui per il lavoratore ci sia un cambio di mansioni, cioè venga adibito a mansioni superiori da quelle per cui è stato assunto, ci deve essere il passaggio di livello dopo un periodo non superiore a 3 mesi di attività svolta con la nuova mansione.

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

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