Q: Ho svolto attività di componente della commissione di collaudo, in corso d’opera, quale dipendente della Stazione appaltante. Il presidente della commissione di collaudo in corso d’opera era un professionista esterno all’amministrazione. Le attività di collaudo sono state completate da oltre due anni. Nessuno dei collaudatori ha, ad oggi, percepito i compensi dovuti.
Da sei mesi non sono più dipendente della Stazione appaltante. Alla luce di quanto esposto chiedo se posso emettere fattura come libero professionista o le attività di collaudo sono da considerare ai sensi del D.Lgs 163/06 articolo, 92.
La ringrazio e saluto la distintamente.
R: Il Dlgs n. 152/2008 (III correttivo al Codice dei Contratti pubblici) modificando l’art. 120 “Collaudo”, introduceva delle importanti novità al comma 2-bis , ovvero l’obbligo in via prioritaria, per le stazioni appaltanti, di conferire l’incarico di collaudo ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice o di verifica di conformità al loro interno, tra dipendenti propri o in mancanza dei requisiti, tra dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, in tal caso al dipendente incaricato del collaudo spettava, quale compenso dell’attività svolta, l’incentivo ai sensi dell’art. 92.5 del Codice degli Appalti (Dlgs n.163/2006).
La L. n.114/2014 all’art.13 ha abrogato tuttavia i commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice degli Appalti,salvo poi prevedere all’art.13 bis l’aggiunta dei commi 7 bis,7 ter, 7 quater e 7 quinquies che disciplinano una nuova modalità di finanziamento degli incentivi alla progettazione.
Nel caso di specie, considerato che il professionista al tempo in cui era nominato componente della commissione di collaudo risultava essere dipendente della p.a.,egli potrà richiedere i compensi in base alla disciplina della normativa ante riforma, in quanto per le prestazioni svolte fino al 18 agosto 2014 da personale senza qualifica dirigenziale il pagamento può essere richiesto in base alla vecchia norma ( ndr considerando le attività di collaudo alla stregua delle attività ex art. 92 Dlgs n.163/2006).
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.