Impugnazione decreto liquidazione CTU

Q: gradirei conoscere quali sono i termini entro cui è possibile impugnare un decreto di liquidazione di un Giudice, assolutamente incoerente, e se è possibile contestualmente impugnare il decreto e richiedere la liquidazione alla parte alla quale è posta provvisoriamente a carico.

R:  Per comprendere in che modo si può procedere ad impugnare il decreto di liquidazione dei compensi del C.T.U. occorre rifarsi agli articoli 170 del D.P.R. n. 115 / 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 / 2011, che di seguito si riportano integralmente, con l’avvertenza di verificare la data di instaurazione del procedimento giudiziario in cui è stato emesso il decreto di liquidazione che si intende contestare. “1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. “(ndr Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 34 D.Lgs. 01.09.2011, n. 150 con decorrenza dal 06.10.2011 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente alla citata data di decorrenza. Si riporta di seguito il testo previgente: ” Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente.”) 2. “Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica” .(Il presente comma è stato abrogato dall’art. 34 D.Lgs. 01.09.2011, n. 150 con decorrenza dal 06.10.2011 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente alla citata data di decorrenza)

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal medesimo articolo. Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale.

Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. 3. “Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.”

Si può concludere che in tema di opposizione al Decreto di Liquidazione si deve purtroppo far rilevare le incongruità sorte a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 150/2011. In precedenza si prevedeva nel T.U. Spese di Giustizia che entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione si poteva proporre opposizione, allo stesso decreto, da parte di chi vi aveva interesse. E, per gravi motivi, poteva essere anche disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di liquidazione.

Il Decreto Legislativo 150/11, che semplifica in tre modelli processuali tutta una serie di procedure precedentemente sparse nell’ordinamento giuridico italiano, specifica al primo comma dell’art. 15 che “Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” sostituendo il precedente comma 1 dell’art. 170 che prevedeva il termine di impugnazione (in 20 giorni). Con la conseguenza che, ad oggi, non è più specificato quale sia il termine per l’impugnazione. I commi 2 e 3 del precedente articolo 170 T.U. Spese Giustizia, poi, sono stati abrogati. Con riguardo ai termini di impugnazione, in carenza di una espressa indicazione, il Ministero della Giustizia si è sentito in obbligo di intervenire emanando una Circolare ,la 7/11/12,nella quale si specifica che “è da ritenersi che il termine per la proposizione di un’eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DRP 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione (vedi art. 702-quater del c.p.c.)”.

A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cerca nel sito