Q: A seguito di proposta di assunzione da parte di azienda nel settore delle energie rinnovabili, vorrei avere delucidazioni in merito alla possibilità di poterne ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, e quindi di poterne firmare la progettazione, ed eventualmente con quali limitazioni, dei seguenti impianti: solare termico, fotovoltaico, pompe di calore, biomasse e geotermia. Ringraziando per l’attenzione, colgo l’occasione per porre cordiali saluti
R: Il responsabile tecnico, ovvero colui che ha il compito di valutare ed attestare la conformità degli impianti destinati all’uso residenziale e non residenziale sia pubblico che privato, è una figura chiave nelle attività che fanno parte del settore dell’edilizia e dell’impiantistica in genere. La normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge n.46/1990 che individua le categorie di impianti ad uso civile e pubblico di tipo residenziale e non residenziale, per le quali è richiesto il rilascio di apposita certificazione scritta sulla conformità degli stessi. Il legislatore individua altresì le categorie di soggetti che possono attestare tale conformità sia in base ad una serie di requisiti pertinenti il percorso formativo di studi seguito, le esperienze professionalmente svolte presso aziende specializzate (es. apprendistato, contratti di formazione lavoro, dipendenti, ecc.), qualifiche professionali conseguite presso analoghi istituti (istituti di formazione professionali, per l’appunto).
Le tipologie di impianti risultano le seguenti: A) Impianti di trasporto, produzione e distribuzione dell’energia elettrica nell’ambito di edifici adibiti ad uso civile; B) Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche; C) Impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, gassoso e aeriforme e di qualunque forma e specie; D) Impianti idrosanitari nonché di trasporto, trattamento, uso, accumulo, e consumo di acqua all’intero di edifici, a partire dal punto nel quale l’acqua è distribuita dall’Ente pubblico; E) Impianti di trasporto e distribuzione di gas allo stato liquido o areiforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso da parte dell’Ente pubblico; F) Impianti di sollevamento di persone e di cose, tramite ascensori, montacarichi, scale mobili; ecc.; G) Impianti di protezione antincendio, limitatamente agli impianti elettronici e/o impianti idrici.
Quanto ai requisiti professionali che il responsabile tecnico deve possedere, essi sono elencati pari merito dalla Legge 46/90 all’art. 3 lett. a), b) e c):
- a) Diplomi di laurea in ingegneria (indipendentemente dalla specializzazione), diplomi di laurea in architettura, diplomi di laurea in fisica, conseguiti presso Atenei statali o riconosciuti dallo Stato;
- b) Periti con diploma di scuola media superiore rilasciato dagli I.T.I. (Istituti Tecnici Industriali) statali o riconosciuti dallo stato;
- c) Soggetti con qualifica professionale triennale rilasciata da istituti professionali statali o privati legalmente riconosciuti.
In presenza di tali requisiti, posseduti dal titolare, lo stesso potrà ottenere l’autorizzazione a installare, manutenere e certificare la conformità di questi impianti iscrivendosi, a sua scelta, o nell’Albo delle Imprese artigiane o presso il Registro Imprese nella sezione speciale dei “Piccoli Imprenditori” di cui all’art. 2083 c.c.
In riferimento alla possibilità di essere nominato responsabile tecnico di un’impresa che si occupa di impianti occorre innanzitutto rilevare che vi sono delle condizioni da rispettare obbligatoriamente.
La procedura è incardinata presso la Camera di Commercio e l’impresa che nomina un laureato quinquennale ottiene la possibilità di realizzare tutte le tipologie di impianti, classificati dalla a) alla g) dal D.M. 37/08.
Stabilite le tipologie d’impianto si passa a legare il professionista e l’impresa con un contratto di associazione in partecipazione, per la cui registrazione serve un versamento di 168,00 euro e una marca da bollo da 14,62 Euro.
L’art. 2549 del codice civile disciplina il contratto di associazione in partecipazione, col quale l’associante (il titolare dell’impresa) si avvale della collaborazione di un associato, il quale apporta prevalentemente il proprio lavoro col fine ultimo di percepire un compenso per la propria partecipazione alla vita dell’impresa.
Decorsi cinque anni dall’accoglimento in organico dell’associato, l’associante potrà, esibendo copie delle fatture relative agli impianti realizzati in questo termine con allegate le conformità firmate dall’associato, chiedere il riconoscimento dei requisiti per la Legge 46/90 egli potrà: a) decidere di passare dal Registro Imprese all’Albo delle Imprese Artigiane; b) mantenere l’iscrizione presso il Registro Imprese nella sezione dei piccoli imprenditori.
La regolamentazione del contratto di associazione in partecipazione disciplinato dagli artt. 2549 e ss. del codice civile è stata oggetto di revisione proprio nella parte concernente l’apporto di attività lavorativa da parte del legislatore con l. 28.6.2012 n. 92, il cui precipuo intento appare finalizzato ad introdurre meccanismi sostanzialmente antielusivi in relazione ad un utilizzo scorretto del contratto di associazione per aggirare la normativa inderogabile in materia di lavoro subordinato. Tale intervento, in parte rivisitato con il d.l. 28.6.2013, n. 76, conv. con modificazioni in l. 9.8.2013, n. 99, si è concretizzato, da un lato, attraverso una diretta modifica della disciplina codicistica, con l’inserimento di un secondo comma all’art. 2549 c.c. che riconduce la possibilità di utilizzare l’apporto di prestazioni lavorative nell’ambito dell’associazione in partecipazione entro limiti rigorosi, un numero massimo di tre associati impegnati in una «medesima attività» salvo i familiari dell’associante entro il terzo grado, e, dall’altro, attraverso l’introduzione di specifici elementi presuntivi, dando veste normativa ad orientamenti da tempo emersi in giurisprudenza, che possano coadiuvare il giudice nell’opera qualificatoria.
Come già anticipato, nel contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
La più autorevole giurisprudenza (Cass., 24.6.2011 n. 13968; Cass., 28.5.2010 n. 13179; Cass., 17.5.2001 n. 6757; C. cost. 15.7.1992 n. 332), è stata incline ad escludere la natura associativa del contratto di associazione in partecipazione, tenuto conto che nell’associazione in partecipazione non sussiste un patrimonio comune o la contitolarità delle parti sui beni destinati all’impresa e l’associato non influisce sulla gestione dell’impresa, compito riservato all’associante ed ha inquadrato l’istituto de quo tra i contratti di scambio a prestazioni corrispettive – l’associato riceve in cambio dell’apporto una promessa di una parte, seppur determinata, di utili – e tra i contratti bilaterali, nel senso che ogni rapporto di associazione in partecipazione si fonda sul vincolo tra associante ed associato, ed un numero di associati più ampio comporta una serie di contratti autonomi l’uno dall’altro, un fascio di contratti bilaterali corrispondenti all’immagine della raggiera al cui centro si trovi l’associante. Si tratta altresì di un contratto a forma libera, salvo che un particolare vincolo di forma sia richiesto dalla peculiare natura dell’apporto.
Elementi essenziali ed indefettibili del contratto sono quelli desumibili dall’art. 2549 c.c.:
– da parte dell’associante l’attribuzione di una partecipazione agli eventuali utili dell’impresa o di uno o più affari;
– da parte dell’associato, l’apporto, in mancanza del quale si finirebbe per confluire in un contratto di cointeressenza secondo quanto previsto dall’art. 2554 c.c.
L’associante rimane l’unico titolare dell’impresa o dell’affare oggetto del contratto. Ed allo stesso associante compete in via esclusiva la gestione dell’impresa o dell’affare (art. 2552) e la responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2551). Si discute quali possano essere i limiti di una partecipazione nella gestione da parte dell’associato, fermo restando che secondo quanto previsto dall’art. 2552, co. 2, restano comunque nella libera disponibilità delle parti le modalità con cui l’associato, che ha sempre diritto al rendiconto (art. 2552, co. 3), esercita il controllo sulla gestione dell’impresa. La giurisprudenza (Cass., 7.2.1997 n. 1191)ritiene tuttavia possibile delegare all’associato il pieno potere di gestione da parte dell’associante, unico titolato a svolgerlo, anche se non mancano posizioni che, proprio sulla base del ruolo preminente dell’associante, considerano ammissibile soltanto la delega di compiti di carattere meramente esecutivo o complementare.
Qualche dubbio concerne la partecipazione dell’associato alle perdite, se debba configurarsi quale elemento essenziale della fattispecie o meno, con importanti conseguenze sulla validità degli accordi che prevedano l’esclusione dell’associato, la cui perdita non può comunque superare il valore dell’apporto, da una qualsiasi partecipazione alle perdite. Parte della dottrina è infatti orientata a ritenere non essenziale la partecipazione alle perdite, facendo sostanzialmente leva sul dato letterale dell’art. 2553 c.c. che fa salvo il patto contrario, e valutando la piena legittimità dei patti che escludono la partecipazione alle perdite da parte dell’associato. In giurisprudenza un orientamento consolidatosi nel tempo propendeva per non ritenere la partecipazione alle perdite un elemento essenziale, anche se posizioni più recenti tendono a rimarcare la necessità della partecipazione alle perdite quale concreto elemento del rischio d’impresa. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una raccolta di pareri, circolari e lettere circolari in materia di impiantistica e in merito al D.M. 37/2008. Il Massimario è rivolto alle imprese di installazione di impianti all’interno degli edifici e agli operatori di settore. Particolarmente interessante risulta la parte dedicata ai responsabili tecnici di un’impresa installatrice di impianti e al loro eventuale ruolo di progettista all’interno della stessa impresa. Al Mi.S.E. è stato chiesto se il responsabile tecnico di un’impresa installatrice di impianti (d.m.37/2008) può ricoprire nella stessa impresa anche il ruolo di progettista (essendo professionista abilitato), tenuto conto della previsione normativa di cui agli artt.5 e 7 del decreto in parola. Il Mi.S.E. ha affermato che l’articolato di cui all’art.5, secondo il quale in alcuni casi il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento di impianti deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali (in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dallo stesso), non contiene al suo interno alcuna previsione che neghi “in assoluto” la possibilità, per un dipendente/responsabile tecnico dell’impresa – che sia, allo stesso tempo, anche soggetto iscritto all’albo professionale, cioè anche libero professionista (sempreché tale iscrizione lo renda idoneo/abilitato alla redazione del progetto oggetto del quesito, per le specifiche competenze tecniche possedute dagli iscritti all’Albo) – di redigere il progetto in questione.
L’interessato deve operare in qualità di libero professionista/terzo e non di dipendente/responsabile tecnico/progettista, poiché l’art.5 prevede espressamente che il progetto debba essere redatto da soggetto terzo espressamente abilitato (cioè iscritto al relativo Albo professionale). Il Mi.S.E. sostiene che occorre tener presente quanto previsto – in materia di abilitazione dell’impresa di installazione impianti – dall’art.3, comma 2 del d.m. 37/2008, cioè che “il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”. Spetta quindi alla Camera di commercio, responsabile del procedimento, valutare nuovamente la posizione del responsabile tecnico (posizione che andava, in ogni caso, valutata anche in sede di nomina), nel caso in venga in seconda battuta a conoscenza delle eventuali problematiche di incompatibilità che eventualmente insorgessero con il caso in esame.
Le disposizioni previste dall’art.3, comma 2 del d.m. in parola – in cui è stabilito che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa – impongono che la qualifica non possa essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori dell’impresa siano effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti. Quindi non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l’unica discriminante, che spetta alla Camera verificare, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell’attività di impresa.
Tutto ciò deve essere preso in considerazione solo se l’interessato non è il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante dell’impresa strutturata in forma societaria. Viceversa il profilo di incompatibilità viene a cadere poiché le limitazioni previste all’art.3, comma 2, devono riferirsi esclusivamente alla figura del responsabile tecnico nominato dal titolare o legale rappresentante dell’impresa di impiantistica, e non al titolare o legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali.
Come si è detto, l’associato non è un subalterno dell’imprenditore, bensì un collaboratore autonomo che in vista dell’incarico che gli è stato affidato e data la propria esperienza tecnica, potrà decidere autonomamente sulle modalità di esercizio della propria attività, recandosi presso i cantieri dell’impresa, verificare la conformità degli impianti in fase di realizzazione e, in ultima analisi, rilasciare apposita certificazione di conformità. Solitamente la pratica vuole che la scelta dell’associato ricada sempre su un soggetto che svolge già una propria attività professionale ed iscritto al relativo ordine professionale; l’attività di associato non deve avere carattere prevalente o esclusivo e, dunque, i compensi percepiti sono di entità minima rispetto a quelli derivanti dall’attività professionale. Nel marzo del 2008 le nuove regole che disciplinano la figura del responsabile tecnico hanno imposto che questo soggetto, anche se in possesso di laurea o diploma, non eserciti contestualmente un’attività professionale autonoma; dunque, la legge richiede una esclusività nel rapporto tra associante e associato.
Dal punto di vista delle competenze per legge relative alla progettazione degli impianti, ai sensi dell’art.51 del RD 2537/1925, la competenza esclusiva degli ingegneri è limitata agli impianti industriali e ai servizi tecnologici urbani, mentre per gli impianti negli edifici sono competenti sia gli ingegneri che gli architetti. Ciò emerge dalla lettura del secondo comma dell’art.52 del RD 2537/1925 “la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere“. Il che significa che gli architetti sono abilitati ad intervenire nel campo degli impianti negli edifici.
Il decreto del Ministero dell’industria DM 6.4.2000, ha aperto gli elenchi dei professionisti per le verifiche degli impianti a tutti gli iscritti agli Albi (quindi anche gli architetti) che, nell’ambito delle proprie competenze professionali ritengono di poter assumere incarichi di verifica e collaudo di impianti, sulla base della propria esperienza dimostrabile attraverso il proprio curriculum.
La Corte di Cassazione (sentenza 3814/2000) ha dal canto suo stabilito la competenza dell’architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile, quale è un impianto di illuminazione, dato che l’art.52 del RD 2537/1925 ha totalmente equiparato le due professioni di architetto e di ingegnere, per le materie ivi previste.
In base alle considerazioni sin qui svolte si ritiene che la progettazioni di impianti negli edifici sia di competenza degli architetti iscritti al settore architettura della sezione A dell’Ordine degli Architetti PPC. La competenza riguarda la progettazione e direzione lavori di impianti. Nel caso di verifiche degli impianti (Legge 46/1990) occorre anche che l’architetto sia iscritto all’elenco tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi del DM 6.4.2000. Iscrizione subordinata alla dimostrazione di esperienza fatta nel settore impiantistico. Nel caso di dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7.6 del DM 22.1.2008 n. 37 occorre anche che l’architetto abbia esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Per gli architetti junior non esiste normativa specifica né giurisprudenza. L’unico riferimento normativo è il DPR 328/2001 che assegna competenza per “costruzioni civili semplici”. Si ritiene che la competenza per un edificio semplice includa tutti gli aspetti della progettazione e direzione lavori dell’edificio, inclusi quindi anche gli impianti.
Occorre anche considerare che il legislatore ha stabilito che per progetti di impianti non complessi il progetto possa essere redatto anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art.5 DM 37/2008). Questi può essere sia un laureato in materia tecnica specifica che un diplomato, sia un operaio installatore qualificato. (Art.3 legge 46/1990, art.4 DM 37/2008).
A disposizione per ulteriori chiarimenti.