Il Durc nei lavori edili privati

Q: devo chiedere un chiarimento in merito alla responsabilità del Direttore dei Lavori in una cantiere privato regolarmente aperto con SCIA. Il Direttore dei lavori deve controllare la regolarità dei lavoratori sul cantiere se sono inquadrati con posizioni Inail ed Inps? Ed il committente a sua volta di cosa risponde?

R: Il DURC è necessario anche nell’esecuzione dei lavori nel settore dell’edilizia privata.

Infatti il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale di coloro ai quali sono affidati i lavori, anche nel caso in cui questi siano affidati ad un’unica impresa o lavoratore autonomo.

Il committente è tenuto ad acquisire il DURC delle imprese esecutrici, di tutti i lavoratori autonomi e dei subappaltatori che concorrono ai lavori, pena la sanzione dell’arresto per un periodo che va da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.106,19 a € 5.309,73 a carico del committente e del responsabile dei lavori. D’altro canto l’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati e, nel caso si riscontrasse un’irregolarità del documento, dovrà sospendere o revocare l’efficacia del permesso di costruire o della DIA/SCIA. In casi di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati in “economia”, quindi senza il ricorso ad un’impresa, ma per con mezzi del proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo di richiedere il DURC. Quindi il proprietario dell’immobile non è tenuto a richiedere il DURC in caso di interventi di manutenzione che non siano affidati ad un’impresa, ma solo a maestranze assunte da lui direttamente o da lavoratori autonomi.

La tipologia di lavori che non comporta l’obbligo di richiesta del DURC è definita dalla normativa come lavori di “edilizia libera”, ovvero: Interventi di manutenzione ordinaria; Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni e che comunque non alterino la sagoma esterna dell’edificio; Le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro abitato; I movimenti terra
pertinenti all’esercizio di attività agricola e le pratiche agro-silvo pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; Le serre mobili stagionali sprovviste di muratura.

Secondo tali definizioni quindi sembrerebbe che la preventiva verifica della regolarità contributiva sia dovuta comunque per i lavori soggetti a permesso di costruire, DIA, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e comunicazione di inizio lavori (CIL).

Laddove il DURC sia stato regolarmente trasmesso, il D.L. potrà comunque “verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti” ex artt. 123 e 124 del DPR 554/1999, comunicando all’impresa, oltre che al committente, le eventuali anomalie riscontrate.

Laddove dovessero essere presenti in cantiere degli operai “irregolari”, in ipotesi di visita ispettiva all’impresa sarà comminata la sospensione dell’attività imprenditoriale e per ottenere la revoca della stessa essa sarà tenuta ad ottemperare alla prescrizione di regolarizzazione con versamento contestuale di sanzione pecuniaria.

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