Il diritto d’autore e la professione di Architetto
Q: Nell’anno 2012 mi è stato affidato l’incarico di Progetto Architettonico delle Facciate e delle Opere scultoree di un manufatto edilizio. Tale manufatto in fase di edificazione è stato sottoposto, nel mese di giugno del corrente anno (2015), a verifica giudiziaria per la valutazione della proprietà dell’area di sedime su cui insiste il corpo di fabbrica in questione.
Nell’attesa della risoluzione del suddetto procedimento giudiziario, quale procedura devo attuare per cautelare la proprietà intellettuale e il diritto d’autore delle Opere architettonico-scultoree da me progettate, realizzate in officina (con l’apporto di mano d’opera specializzata) e ancorate alle superfici parietali (con l’ausilio della mia supervisione), del manufatto medesimo nel mese di maggio 2015?
Evidenzio che tali opere risultano concepite come parte integrante delle facciate del manufatto edilizio.
R: La legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Il diritto d’autore comprende: a) i diritti morali (diritti al cui esercizio esclusivo non è possibile rinunciare): diritto alla paternità dell’opera diritto all’integrità dell’opera, diritto al ritiro dell’opera dal commercio; b) i diritti patrimoniali (diritti alienabili, rinunciabili e prescrittibili): diritto di pubblicare l’opera; diritto di utilizzare economicamente l’opera; diritto di riprodurre l’opera; diritto di trascrivere l’opera; diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l’opera; diritto di comunicare al pubblico l’opera; diritto di distribuire l’opera; diritto di tradurre l’opera; diritto di elaborare l’opera; diritto di pubblicare le opere in raccolta; diritto di modificare l’opera; diritto di noleggiare l’opera; diritto di dare in prestito l’opera; diritto di autorizzare il noleggio dell’opera da parte di terzi; diritto di autorizzare il prestito dell’opera da parte di terzi.
La legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge tra le altre le seguenti opere:
- le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- i disegni e le opere dell’architettura;
Non occorre seguire alcuna formalità amministrativa per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera. Il diritto d’autore viene applicato automaticamente all’opera stessa all’atto della sua creazione da parte dell’autore, quale particolare espressione del suo lavoro intellettuale.
In Italia, per attestare di essere l’autore di un’opera, occorre poterne dimostrare la data di creazione: in sede processuale, viene riconosciuto autore dell’opera chi può dimostrare che la data di creazione della propria opera è antecedente alla data di creazione dell’opera di un altro autore. Per ottenere un documento che attesti che ad una certa data hai creato una certa opera, si può:
- pubblicare l’opera su un giornale o in un luogo pubblico;
- depositare l’opera presso un notaio;
- inviare a te stesso un plico sigillato (contenente l’opera o le sue foto) per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno (RR): come chiarito anche nello studio 3154/2000, approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, la giurisprudenza che si è copiosamente occupata del timbro postale, ha elaborato il principio che detta impronta può attribuire garanzia di anteriorità della datazione del documento, solo ove lo scritto faccia un corpo unico con il foglio sul quale il timbro è stato apposto (una soluzione è quella di far coincidere contenuto e contenente, piegando il foglio in quattro parti e sigillandone i margini: il timbro verrà apposto direttamente sul foglio; questo metodo sembra, dunque, essere di qualche utilità solo per alcune tipologie di opere);
- inviare una raccomandata ad un Ente Pubblico obbligato a protocollare tutto ciò che gli viene mandato ( scelta poco sicura per la ipotesi di restituzione del plico non integra);
- registrare l’opera presso la Siae; Le opere delle arti visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, computer art) e le opere letterarie sono tutelate dalla Sezione OLAF ( Opere Letterarie e Arti Figurative). La sezione OLAF svolge anche servizi di deposito di inediti e di registrazione software. Per le opere delle arti visive la SIAE esercita la tutela del diritto di riproduzione su libri, cataloghi, riviste, poster, cartoline, oggetti e materiali vari, DVD, CD-ROM, e dei diritti di diffusione televisiva e attraverso Internet.La Sezione OLAF segue inoltre la riscossione e la ripartizione dei compensi per diritto di seguito dovuti per le vendite di creazioni originali dell’artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie, manoscritti e tutti gli esemplari considerati come opere d’arte originali.Il compenso “diritto di seguito” è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite, successive alla prima, di importo almeno pari a 3000 euro che vedono un professionista del mercato dell’arte partecipare come venditore, acquirente o intermediario. Sono quindi soggette a questo diritto le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre sono escluse le vendite dirette tra privati;
- registrare l’opera presso la Società Raccolta e Salvaguardia Arte.
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.