Garanzie dei progettisti e garanzie degli esecutori

Q: Alla luce del Parere AVCP n.152 del 14/09/2011 nonché della Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V – del 13/marzo/2007 n°1231, si può affermare che per i servizi di architettura ed ingegneria (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi, etc.) si applica l’art.111 del D.Lgs. 163/2006 e per l’esecuzione delle opere ovvero per le Imprese Esecutrice si applica, invece, l’art.113 dello stesso decreto?

R:  In tema di disciplina delle garanzie, la giurisprudenza amministrativa e l’AVCP sono giunte alla conclusione che la polizza per responsabilità civile disciplinata dall’art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione.

Le stazioni appaltanti pertanto non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111. Dall’esame del quadro normativo di settore (il Codice distingue l’art.111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti, dagli artt.75 e 113 riferiti invece agli esecutori) appare infatti con chiarezza che il Legislatore ha voluto disciplinare in maniera separata le garanzie che devono essere presentate dall’esecutore rispetto a quelle dei progettisti, con ciò riproponendo (con adattamenti) l’originaria impostazione dell’art. 30 della previgente legge n. 109/1994 e s.m.. A tale conclusione è possibile giungere, tra l’altro, considerando le differenti finalità perseguite con le diverse forme di garanzia previste dal legislatore. La cauzione provvisoria di cui all’art.75 comma 1, è richiesta come garanzia della serietà dell’offerta presentata dai partecipanti, ed ha lo scopo di garantire la sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e viene svincolata al momento della stipula del contratto; momento in cui opera invece la garanzia definitiva di cui all’art.113 posta a tutela di pregiudizi che potrebbero derivare all’amministrazione da eventuali violazioni degli obblighi contrattuali. La garanzia prevista dall’art. 111, invece, copre i rischi derivanti dall’attività tecnico professionale, ovvero le nuove spese di progettazione e i maggiori costi per varianti dovute a errori o omissioni progettuali. Le disposizioni richiamate, dettate con specifico riguardo all’attività dei progettisti, hanno la precipua funzione di tutelare la stazione appaltante, a far data dall’approvazione degli elaborati progettuali, e sino al collaudo provvisorio, dai rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione. Appare evidente, dunque, che il legislatore abbia inteso dettare, per gli affidamenti di incarichi di progettazione e in generale per gli affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, una specifica disciplina delle garanzie che mira a tutelare la stazione appaltante dai rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale, il che porta ad escludere l’applicazione a tali affidamenti delle ulteriori garanzie previste negli artt.75 e 113 del D.lgs.163/2006.

Nel caso concreto occorre però stabilire se nel servizio da affidare siano rinvenibili gli elementi propri della progettazione, così come elencati nell’art. 93 del Codice e nelle corrispondenti norme attuative contenute nel regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010. Dalla lettura dell’art. 111 del Codice emerge che l’obbligo di munirsi della polizza di responsabilità civile professionale sussiste in capo al progettista nell’ambito dei contratti di lavori. La progettazione cioè deve essere riferita a lavori e, solo in tal caso, il progettista non è tenuto a prestare la garanzia di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006.

La copertura assicurativa di responsabilità civile di cui all’art. 111 cit., è da considerarsi circoscritta all’attività di progettazione propedeutica alla realizzazione di un’opera pubblica.

A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

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