File sorgente e prestazione professionale

File sorgente e prestazione professionale

 

Q: Ho svolto un lavoro per un’azienda, con regolare convenzione: durante il lavoro ho consegnato, di volta in volta, tutti i file PDF di ogni elaborato prodotto. Vorrei sapere: 1) a conclusione del lavoro, i file DWG restano di proprietà del professionista, visto che in convenzione non si fa riferimento specifico ad una loro consegna ?b) in caso positivo, a quale articolo di legge o regolamento ci si riferisce?

R: Con la diffusione degli strumenti informatici per la predisposizione dei progetti, si verifica costantemente che i committenti ritengano che siano parte della prestazione professionale (e sia quindi loro diritto acquisire) gli elaborati nella forma del cosiddetto “file sorgente” (quello modificabile: per intenderci, nel formato classico dei programmi di CAD e nei formati usuali di testo). Il file sorgente costituisce, il vero ed unico originale del lavoro dell’architetto,che lo custodisce con le cautele del caso. La facile duplicazione dei files sorgente rischia di sminuire e volgarizzare il lavoro progettuale, ledendo talvolta il diritto dell’autore alla paternità dell’opera concepita.

Non appare dunque di pronta evidenza la necessità per il committente di acquisire i files sorgente in formato editabile.

A tutela del proprio lavoro progettuale occorre pertanto che il professionista predisponga apposite garanzie a tutela della sua elaborazione laddove si convenga di consegnare i files sorgente modificabili.

Nei disciplinari di incarico o negli accordi di collaborazione professionale, oltre ad essere necessario affermare con chiarezza che la fornitura di questi files costituisce argomento di pattuizione tra le parti liberamente scelta e non prevista da alcuna normativa, devono essere espliciti gli obblighi che si assume chi entra in possesso di questi prodotti. Ad esempio l’impegno a non divulgare, in tutto o in parte, ad altri i files ricevuti senza esplicita autorizzazione dell’autore, l’obbligo a non apportare agli stessi alcuna modifica, l’uso esclusivo per gli scopi inerenti l’espletamento di quell’incarico professionale, la conservazione diligente, ecc. oltre alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle condizioni sottoscritte (versamento di penali, risarcimento danni, ecc.).

In assenza di un preventivo ed espresso accordo, la consegna degli elaborati in formato elettronico modificabile o comunque equiparati ad “originali”, non è dovuta ed è discrezione del progettista (e a suo rischio e pericolo) consegnare tali files al committente senza le precauzioni del caso.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

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