A seguire vengono le risposte ad alcuni questi che si ritiene possano essere di interesse generale.
Si rappresenta che i contributi rilasciati dal gruppo di lavoro, rilasciati esclusivamente sulla base di quanto descritto, non hanno alcuna efficacia vincolante, quanto piuttosto valore meramente indicativo ed interpretativo dei provvedimenti normativi che sono in continuo aggiornamento.
Sono graditi ovviamente suggerimenti e interpretazioni al fine di poter avviare un confronto costruttivo e favorire la crescita professionale dei nostri iscritti.
Quesito 1
Quesito 2
Quesito 3
Quesito 4
Quesito 5
Quesito 6
Quesito 7
Quesito 8
Quesito 9
Quesito 10
Quesito 11
Quesito 12
Quesito 13
Quesito 14
Quesito 15
Quesito 16
Quesito 17
Quesito 18
Quesito 19
Quesito 20
Quesito 21
Quesito 22
Quesito 23
Quesito 1
Il soggetto interessato ai benefici previsti dagli articoli 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (Decreto Rilancio) è contribuente persona fisica proprietario del seguente compendio di immobili tra loro indipendenti:
a) piccolo fabbricato isolato, costituito da un’unità abitativa su due livelli (piano terra e primo piano) destinata a prima abitazione, catastalmente censito al Fg. ___ Part. N. ___ – Sub. 1 –Cat. A/3;
b) stalla/deposito di modeste dimensioni catastalmente censita al Fg.___ Part. N. ___ – Cat. F/2(Unità collabente);
c) piccola porcilaia catastalmente censita al Fg.___ Part.___ N. ___- Cat. F/2 (Unità collabente);
Si tratta di costruzioni in muratura (pietra, mattoni e tetti con orditura in legno e tegole incotto) realizzate in epoca in cui non vigevano normative antisismiche; difatti, i tre cespiti risalgono alla prima metà del secolo scorso ed allo stato risultano conformi alle normative urbanistiche vigenti nel territorio comunale.
In particolare, la stalla-deposito e la porcilaia si presentano in precarie condizioni statiche mentre il piccolo fabbricato, se pur agibile, anch’esso necessita di interventi antisismici in particolare in una porzione aggettante in estensione al piano terra caratterizzata da murature di ridotto spessore e tetto spingente.
Considerato che il territorio comunale insiste in zona sismica ad alto livello di pericolosità e che gli immobili sopra descritti presentano una vulnerabilità sismica di rilievo, il sottoscritto ritiene che il caso prospettato possa essere risolto nel seguente modo:
1) Demolizione e ricostruzione antisismica della porzione aggettante al piano terra del fabbricato al punto a) con incremento di volumetria nei limiti di quanto previsto dal D.L. 16luglio 2020 n. 76 “Decreto Semplificazioni” ed interventi di adeguamento sismico nella restante parte;
2) Demolizione della stalla/deposito e della porcilaia e ricostruzione antisismica della volumetria complessiva dei due cespiti di cui ai punti b) e c) fusa in un unico corpo di fabbrica con incremento di volumetria interrata su tre lati nei limiti di quanto previsto dal D.L. 16 luglio2020 n. 76 “Decreto Semplificazioni” cosicché la loro unione formerà un unico subalterno a destinazione deposito-stalla (cat. C/6);
3) In ambedue gli interventi “trainanti” di cui sopra, sono previsti congiuntamente interventi “trainati” di efficientamento energetico (pannelli fotovoltaici, isolamento termico delle superfici opache, sostituzione di infissi, pompe di calore ecc.)
Si chiede se può beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi da realizzare mediante:
i. demolizione e ricostruzione antisismica della porzione in aggetto al fabbricato cona umento di volumetria e adeguamento sismico della restante fusione congiuntamente ad interventi “trainati” previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio.
Nel caso di non ammissibilità ai benefici fiscali del Superbonus sulla volumetria in ampliamento, poter disporre del Superbonus scorporando gli oneri ed i costi della maggiore consistenza in ampliamento assentita dalle norme urbanistiche;
ii. demolizione e ricostruzione con fusione delle due unità b) e c) Cat. F/2 (Collabenti non produttive di reddito) in un’unica unità immobiliare Cat. C/6 (produttiva di reddito) e che detta fusione, congiuntamente all’ampliamento e agli interventi “trainati”, possa essere considerata alla stregua di uno dei due immobili su cui avere diritto al Superbonus 110%come stabilito dall’art. 119 del Decreto Rilancio.
Nel caso di non ammissibilità ai benefici fiscali del Superbonus sulla volumetria in ampliamento, poter disporre del Superbonus scorporando gli oneri ed i costi dalla maggiore consistenza in ampliamento assentita dalle norme urbanistiche.
In risposta al suo quesito è bene specificare che nel suo caso specifico essendo le unità su citate accatastate separatamente e con cat. catastali mancanti dei requisiti per accedervi, il Superbonus 110% è possibile solo sull’ unità di tipo residenziale. Per quanto riguarda l’aumento di cubatura va contabilizzato a parte perché non rientrante nella norma.
Quesito 2
Si chiede se possono accedere al superbonus le fondazioni senza scopo di lucro proprietarie di più immobili.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da condomìni, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” cooperative di abitazione a proprietà indivisa Onlus e associazioni di volontariato associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Quesito 3
Si chiede come ci si regola nell’applicazione del cappotto termico su un edificio prospiciente strada pubblica.
La normativa di riferimento in merito alla deroga in questione è il D.Lgs. n°73/2020 “Nuovo regime di deroga alle distanze legali per cappotti termici”
Quesito 4
Una società è proprietaria di una unità collabente.
E’ sua intenzione demolire e ricostruire con ampliamento piano casa e relativo incremento di unità immobiliari.
1) la società può effettuare l’intervento in qualità di committente?
2) se si, dovrà poi cedere la proprietà all’impresa che realizzerà o può commissionare i lavori ?
3) le unità in esubero dovranno essere alienate nei 18 mesi?
Da quanto riscontrato il caso in esame è stato oggetto dell’interpello n. 325 del 9 settembre 2020, che chiarisce in maniera esaustiva tale questione.
Quesito 5
Nel caso di un fabbricato con unico proprietario costituito, da una sola unità abitativa + unità ad uso garage + unità scala, è possibile applicare il superbonus o rientra nei casi di esclusione essendo costituito da più unità immobiliari con unico proprietario?
L’agevolazione fiscale viene concessa anche per interventi trainanti e trainati effettuati su edifici residenziali unifamiliari e sulle relative pertinenze. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, con la quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Superbonus, ha specificato che cosa si intende per edificio unifamiliare.
In particolare, si fa riferimento ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
L’edificio deve quindi risultare composto da una sola unità immobiliare residenziale (posseduta da un unico proprietario o in comproprietà), con eventuali pertinenze. Attenzione va prestata al fatto che, in questa ipotesi, è fondamentale che l’unità (posseduta da un solo proprietario ovvero in comproprietà) sia unica e che non si tratti invece di edificio composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate (che comporta differenti limitazioni).
1. in un condominio con 6 unità abitative e 4 pertinenze, come faccio il conteggio del massimale riferito all’intervento trinante (cappotto)? considerando 10 unità abitative e successivamente gli interventi trainati applicabili solo alle unità residenziali?
2. analogamente per un condominio con negozi al piano terra, il conteggio lo faccio inserendo tutte le unità abitative per gli interventi trinanti e non considero le unità commerciali negli interventi trinati?
La norma parla di “unità immobiliari che compongono l’edificio” non distinguendo la loro natura abitativa o pertinenziale di essa. Si ritiene, pertanto, che anche le pertinenze debbano concorrere come parte del moltiplicatore per il calcolo del limite massimo di spesa per gli interventi effettuati sulle parti comuni.
La circolare 24/E/2020 a tal proposito si esprime facendo riferimento, anch’essa, unicamente alle unità immobiliari dell’edificio, con ciò andando a confermare che anche le pertinenze sono considerate tali e dice anche: “In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.” e dice anche: “Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali”.In conclusione possiamo affermare che la regola del moltiplicatore vale solo nel caso degli interventi che si possano effettuare sulle parti comuni.
3. se in un condominio, oggi cambio gli infissi e faccio il bonifico per detrazione fiscale, successivamente il condominio stesso si attiva con i lavori del superbonus, posso beneficiare della spesa sostenuta del cambio dei serramenti con la cessione del credito?
Gli interventi secondari detti trainati, rientranti nel superbonus 110%, non possono essere effettuati prima di quelli principali detti trainanti, effettuati in ottica di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico. Infatti, gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Tali indicazioni sono state fornite dal Ministero dell’economia e delle Finanze con apposite F.A.Q.
4. in un condominio di 6 unità immobiliari, solo 1 non è ultimata (senza infissi ne caldaia, ne terminali), quest’ultima, può beneficiare anch’essa dello sconto in fattura o cessione del credito per gli interventi trainanti?
5. per il sismabonus, un fabbricato demolito ed in corso di ricostruzione, per le spese sostenute dal 1 luglio, rientrano nel 110%; automaticamente posso beneficiare anche per gli interventi trinati anche se non si disponeva dell’impianto di riscaldamento?
Le spese sostenute dal 1 luglio rientrano (solo quelle effettivamente sostenute oltre tale data comprovata dai versamenti), sempre rispettando tutti gli altri requisiti che la norma prevede, mentre per gli interventi ecobonus il requisito di presenza di impianto termico funzionante al momento della redazione dell’Ape pre è essenziale all’ottenimento dei benefici.
Quesito 6
Si chiede se il proprietario di un immobile unifamiliare può usufruire del superbonus 110 effettuando la sostituzione della caldaia con una a condensazione
Eventualmente con il punto trainante (caldaia) potrebbe sostituire anche gli infissi e installare pannelli fotovoltaici (punti trainati)? Se dovesse ristrutturare anche gli interni (bagno…) e sostituzione di pavimenti, come verrebbero detratte queste spese?
Avendo letto che il tetto max per l’impianto termico è di € 30.000, per il fotovoltaico € 48.000, per gli infissi € 60.000, il totale max sarebbe uguale alla somma dei tre importi?
Grazie
La sostituzione dell’impianto termico essendo intervento trainante nel caso esposto accede al superbonus e permette i lavori detti trainati, per il calcolo dei massimali si sommano i limiti di spesa per ciascun intervento gli interventi accessori che possono essere ammessi a detrazione sono solo quelli finalizzati all’ottenimento dell’intervento di riqualificazione energetica o miglioramento sismico mentre il resto non è ammissibile al superbonus va contabilizzato a parte eventualmente con altra agevolazione se possibile bonus ristrutturazione al 50%.
Quesito 7
Domanda: Un cespite intestato ad una singola persona fisica è composto, all’ interno di una unica particella catastale priva di subalterni ed in cat A7, da un antico fabbricato principale regolare da un punto di vista urbanistico con proprio impianto di riscaldamento e da altri due corpi (pertinenze abitative) totalmente separati e distanti dallo stesso che peraltro hanno impianti di riscaldamento differenti ed autonomi e che presentano alcune difformità urbanistiche parzialmente condonate. È possibile procedere con il superbonus 110 % esclusivamente sull’ antico fabbricato regolare non intervenendo sugli altri corpi di fabbrica con alcune difformità visto che presentano anche impianti separati?
Cosi com’è accatastato è un’unica unità abitativa con relative pertinenze, dovunque siano le difformità non sanate rendono la particella priva dei requisiti richiesti per l’accesso al superbonus.
La regola generale vuole che non si possano applicare incentivi se manca la conformità edilizia e urbanistica. Di conseguenza, gli edifici con abusi edilizi non sanati sono esclusi dal superbonus 110%.
Domanda: una veranda chiusa inglobata in una stanza di un appartamento privato chiusa successivamente alla costruzione, facente parte di un più grande fabbricato condominiale ad uso abitativo, consente di chiedere il superbonus al condominio anche non intervenendo su tale immobile?
No.
Relativamente agli interventi trainati tale appartamento ne è escluso?
Si, ma anche il resto del fabbricato visto che la veranda insiste sulla facciata che è inserita tra le parti comuni del condominio, quindi non c’è conformità dell’edificio e non del singolo.
Domanda: Un fabbricato ad uso abitativo condominiale presenta un corpo adiacente realizzato in difformità successivamente alla costruzione da un singolo condomino, il condominio può richiedere il superbonus escludendo tale corpo di proprietà privata ma in appoggio al fabbricato?
La regola generale vuole che non si possano applicare incentivi se manca la conformità edilizia e urbanistica. Di conseguenza, gli edifici con abusi edilizi non sanati sono esclusi dal superbonus 110%.
Domanda: Un cespite ad uso abitativo presenta delle differenze sulla posizione delle aperture rispetto alla originale licenza edilizia (che ovviamente non variano il volume) può procedere con il bonus 110%.
Solo se precedentemente si sana l’immobile.
Domanda: Un cespite ad uso abitativo presenta alcuni balconi differenti ed in più rispetto alla originale licenza edilizia (che ovviamente non variano il volume) può procedere con il bonus 110%.
Solo se precedentemente si sana l’immobile.
Domanda: in un condominio ad uso abitativo un singolo condomino ha realizzato dei box privati senza titolo edilizio nel livello seminterrato, può il condomino accedere al bonus 110% escludendo tale cespite?
La regola generale vuole che non si possano applicare incentivi se manca la conformità edilizia e urbanistica. Di conseguenza, gli edifici con abusi edilizi non sanati sono esclusi dal superbonus 110%.
Domanda: in un condominio ad uso abitativo è presente una unità con destinazione commerciale al livello seminterrato che ha parzialmente una copertura che interessa solo tale locale (che quindi in parte è coperto dal fabbricato condominiale ed in parte da una copertura attaccata al fabbricato condominiale ma che copre solo il locale commerciale). L’ eco bonus ed il sismabonus condominiali possono essere utilizzati anche per isolare e rinforzare tale copertura del locale commerciale a livello seminterrato (che comunque appoggia in gran parte sui pilastri del fabbricato condominiale?
All’interno dell’intervento di riqualificazione dell’involucro esterno agevolabile sono agevolabili per i soli interventi parti comuni anche le attività commerciali facenti parte del condominio mentre sono esclusi per i lavori interni al sub, unico paletto la superficie commerciale deve essere inferiore al 50% dell’intera superficie dell’immobile.
Domanda: in un condominio ad uso abitativo un singolo condomino ha trasformato l’ultimo livello ad uso stenditoio ad abitazione con terrazzo perimetrale (quindi non vedibile direttamente dalla strada essendo rientrante) senza alcun titolo edilizio, può il condomino accedere al bonus 110% escludendo le facciate di tale cespite?
No, se non è possibile sanare l’abuso e manca la conformità urbanistica e stato legittimo
Domanda: Qualora un immobile ad uso abitativo A2 sia di proprietà di una società srl la quale lo ha locato ad una persona fisica e la persona fisica voglia utilizzare e il superbonus che ha richiesto il superbonus anche per interventi trainati può farlo? E cosa accade se la stessa persona fisica richiedente comunica disdetta dopo breve periodo dalla fine lavori?
Se l’immobile è un edificio con più unità abitative non cambia nulla resta escluso perché trattasi di unica persona con diritti reali su un fabbricato la cosa cambia se è una unita abitativa indipendente allora può accedere al superbonus cosi come richiesto (trainanti e trainati). Al momento non ci sono vincoli di durata contrattuale tranne avere un contratto in essere registrato alla data di inizio lavori. Non è detto che la cosa non cambi con nuovi aggiornamenti da parte dell’ADE.
Domanda: Qualora per un immobile in un condominio ad uso abitativo A2 che ha richiesto il superbonus anche per interventi trainati, si richieda successivamente alla fine lavori il mutamento di destinazione ad ufficio cosa accade? E se tale superbonus che aveva richiesto l’inquilino, che successivamente al completamento lavori come abitazione lo lascia, e per locarlo il proprietario lo loca come ufficio mutandone la destinazione con regolare pratica urbanistica cosa succede relativamente al superbonus.
Vedi risposta precedente
Domanda: Qualora un immobile ad uso abitativo A2 composto da 4 unità con sub differenti (ognuna anche con ingresso autonomo) sia per le intere nude proprietà del padre e per gli interi usufrutti del figlio ed una di queste unità risulta locata è possibile usufruire del superbonus 110 per tre soggetti differenti o costituire un condominio in quanto pur essendo di un unico proprietario non è pieno proprietario e quindi i soggetti interessati da diritti reali sono due (e quindi il minimo di due soggetti differenti richiesti per il condominio minimo).
La domanda sembrerebbe rientrare nella casistica della risposta 329/2020 dell’agenzia delle entrate.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+325+del+2020.pdf/79def510-410c-9e21-5f5e-88fa74683cd6
Domanda: Qualora il proprietario di un immobile unifamiliare ad uso abitativo A2 abbia effettuato 4 anni addietro (o comunque meno di 10 anni) dei lavori alla facciata e vari con detrazione al 50% ed oggi o lui o il suo inquilino vogliano utilizzare il bonus 110 per il cappotto termico ed altri interventi trainati possono farlo o la precedente detrazione in corso è ostativa per qualche motivo?
Il Decreto del MiSe, prevede alcuni importanti limiti per la fruizione delle detrazioni fiscali. In particolare:
nel caso in cui uno degli interventi consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Quesito 8
Si chiede:
– l’APE pre intervento va inviata alla regione?
– La relazione ex legge 10 quando va prodotta? a chi va consegnata?
– Lo studio di conformità urbanistica va redatto in data antecedente alla pratica edilizia?
L’APE pre intervento detta anche ape convenzionale sull’intero condominio non va inviata alla regione va prodotta in forma di asseverazione che va inviata successivamente all’ENEA insieme all’APE post intervento e tutta la pratica.
La relazione va sottoscritta dal progettista e presentata in Comune.
Può essere consegnata contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori.
Lo studio di conformità urbanistica va redatto ancora prima del progetto di intervento il tecnico lo conferma e se ne assume le responsabilità quando avvia e presenta una pratica edilizia, in quanto anche nella semplice CILA il tecnico assevera la legittimità dell’immobile.
Quesito 9
In un fabbricato con i Klinker in facciata, per accedere all’ecobonus c’è necessità di togliere i klinker e fare il cappotto termico, e nel caso ricade tutta la lavorazione nell’ecobonus??
2 alcuni condomini hanno ristrutturato da poco, con infissi di alta qualità come mi devo comportare con loro?
1. Valutando la parte “c’è necessità di togliere i klinker” come affermazione quindi una scelta progettuale fatta la risposta è positiva, accedono alle agevolazioni previste dal superbonus gli interventi di riqualificazione energetica sull’involucro esterno comprese tutte le spese accessorie finalizzate all’intervento.
2. Non è un ostacolo per l’accesso al superbonus, ovviamente nel redigere Ape pre bisognerà fotografare lo stato di fatto reale e quindi inserire gli infissi esistente al momento della redazione che fanno media nel calcolo delle relative trasmittanze, questo potrebbe rendere più difficile da un punto di vista tecnico superare le sue classi energetiche previste come requisito essenziale per ottenere i benefici fiscali.
Quesito 10
Una signora possiede, in comune con i suoi due figli, a seguito di una successione di morte del marito, un fabbricato composto da un piano terra (due locali deposito ed un garage), un piano primo (abitazione); un piano secondo (abitazione); legittimati da una concessione in sanatoria e regolarmente accatastati.
SI chiede se la signora può accedere all’agevolazione del 110%, per i lavori relativi all’efficientamento energetico delle due abitazioni?
Così come l’immobile è posseduto e accatastato non può accedere all’agevolazione del superbonus in quanto:
NON può fruire del Superbonus 110% il contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio.
Perché no? Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari – spiega il Fisco – in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.
Quesito 11
Il caso riguarda il frazionamento di una UI autonoma in 2 nuove unità, dove è intenzione sfruttare sia il Superecobonus110% che il bonus ristrutturazioni. Premesso che le detrazioni spettano allo stato dell’immobile prima dell’inizio dei lavori, quindi una Unità abitativa.
– E’ possibile, all’interno del massimale di spesa di 30.000€, installare due pompe di calore? una per ogni unità realizzata?
– E’ possibile, all’interno dei massimali, sostituire gli infissi che dovranno essere riposizionati e di diverse dimensioni, per rispettare il rapporto illuminante degli ambienti, data la diversa distribuzione degli spazi interni?
– E’ possibile installare sul tetto il fotovoltaico a servizio delle 2 UI?
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
L’Agenzia ha chiarito che, per ottenere il Superbonus, nell’immobile oggetto degli interventi deve esserci un impianto funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
È prevista la possibilità di sostituire l’impianto esistente con uno che servirà l’intero immobile così come presumibilmente avveniva prima.
Per quanto riguarda il riposizionamento degli infissi si ricorda che gli interventi che danno diritto al Superbonus 110% possono essere realizzati anche attraverso lavori di demolizione e ricostruzione. Tali lavori devono qualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).
Quesito 12
SI chiede un contributo in merito all’applicabilità della norma che esclude la necessità degli interventi trainanti in caso di “immobile sottoposto ad almeno un vincolo ex dlgs 42/04” nel caso delle aree di cui al PUT ex Lr 35/87. Se così fosse ciò porterebbe a ritenere che tutti gli interventi in tali aree verrebbero deregolamentati.
Facciate non visibili e immobili vincolati.
L’ENEA ha ricordato che il Superbonus si può ottenere anche con i soli interventi trainati nel caso in cui ci siano vincoli che impediscono di effettuare il cappotto all’esterno del palazzo. Comunque, rispettando tutto l’impianto normativo del caso specifico di volta in volta.
Attenzione però: se il vincolo riguarda solo la facciata principale dell’edificio, ma è possibile effettuare interventi di coibentazione su quelle nascoste dalla vista, ad esempio sulle facciate che danno sul cortile interno, e anche sulla superficie coprente, la coibentazione è obbligatoria, altrimenti il Superbonus non è ammesso.
Quesito 13
1. In merito alla legittimità degli immobili che possono usufruire del Superbonus 110%, l’agenzia delle entrate ha chiarito che bisogna asseverare solo la legittimità delle parti comuni (facciate). Questo vale per gli interventi trainanti sulle parti comuni come cappotto termico o impianti centralizzati. Per gli interventi trainati sulle parti private, come sostituzione infissi, sostituzione caldaie autonome, ecc..(l’enea ha chiarito che sono parti private), la legittimità deve riguardare le singole unità? quindi anche le opere interne? Il problema lo ha sollevato un istituto di credito che deve acquistare il credito.
Anche se il condominio può legittimamente effettuare un intervento trainante sulle parti comuni, prima di accedere al Superbonus con un intervento trainato su parti private il contribuente dovrà verificare la regolarità della propria unità immobiliare che deve essere sanata a priori di qualunque intervento.
2. Un istituto di credito che deve acquistare il credito di imposta generato dai lavori con Superbonus di un condominio, ha specificato che per le parti comuni gli interventi come cappotto ed impianto centralizzato faranno capo al Condominio, mentre infissi e caldaie autonome fanno capo ai singoli condomini. Quindi a fine lavori verrà fatta una comunicazione ad Enea per gli interventi condominiali trainanti, e tante comunicazioni per gli interventi trainati privati. Questo vuol dire che già l’asseverazione per le parti comuni deve garantire il salto di due classi energetiche (esempio solo con il cappotto termico). E’ vero?
L’asseverazione che deve garantire il salto delle due classi si riferisce all’intero edificio e risultante dall’intero intervento progettato, sia trainanti che trainati indipendentemente dalle ulteriori formalità
3. In merito ad interventi legati al sisma bonus con agevolazione fiscale al 110%, bisogna garantire il salto di due classi di rischio sismico? oppure tale vincolo è stato superato?
Nel sismabonus al 110% non è previsto il superamento di due classi di rischio sismico per l’accesso al beneficio.
4. Un intervento per migliorare il ribaltamento della tompagnatura esterna, mediante cappotto sismico armato o intonaco fibrorinforzato, rientra tra gli interventi legati al sisma bonus, quindi accedere al 110%?
Le scelte tecniche sono del progettista, la legge ammette al beneficio del superbonus sia esso sisma o eco gli interventi che migliorano l’edificio dal punto di vista della sicurezza sismica o energetico rispettando i requisiti richiesti e rispettando i massimali di spesa calcolati secondo norma.
5. Un immobile di proprietà comunale, composto da 15 appartamenti affittati a singole famiglie, non di edilizia popolare, può accedere al Superbonus se l’iter viene fatto a nome degli inquilini?
Tra i soggetti che possono godere del superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, vi rientrano (purché ne sostengano effettivamente la spesa) anche il conduttore (affittuario/inquilino) ed il comodatario. Tuttavia, in questi casi, è di fondamentale importanza avere il contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. Lo dice la stessa Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 24/E del 2020.
6. In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio, senza aumento di volume, come si calcolano i massimali di spesa per i vari interventi? Ci sono molti dubbi su come considerare i singoli componenti. Per esempio: la nuova struttura (fondazioni, pilastri, travi e tetto) avrà il massimale di 96.000€, il cappotto (pareti e tetto) max 40.000, l’impianto (pompa di calore) max 30.000€. Per le altre opere tipo tompagnatura, intonaco, tegole, grondaie, che massimali hanno? e che detrazione hanno? possono rientrare nel 110 come trainate o vanno al 50% come ristrutturazione?
In caso di demolizione e ricostruzione i massimali vanno calcolati moltiplicando il massimale degli interventi previsti per le unita immobiliari presenti allo stato di fatto e sommati tra loro. Per quelli non previsti e che non è possibile dimostrare che siano “accessori e subordinati” all’intervento agevolabile vanno calcolati a parte eventualmente con altri possibili incentivi.
Non possiamo dire altro non avendoci informato se trattasi di singola unita abitativa o condominio.
7. Se le facciate di un edificio hanno i mattoncini a vista ed i condomini non vogliono modificare l’aspetto. Per il superbonus 110 si realizza il cappotto termico. La successiva posa di nuovo rivestimento sopra il cappotto rientra tra gli interventi accessori del cappotto con detrazione al 110% oppure no?
L’intervento non va visto come due interventi, se il progettista ritiene opportuno un Cappotto con delle determinate condizioni e finiture estetiche e sempre che la spesa rientri nei massimali di spesa concedibili l’intervento può accedere al beneficio del superbonus.
8. La redazione dell’Ape convenzionale è generato dalla media ponderata degli Ape di tutte le unità facenti parte del condominio. Se si realizza un impianto fotovoltaico con Superbonus 110, a servizio delle luci esterne e ascensore, quindi aree condominiali esterne agli appartamenti, è possibile collegarlo ai fabbisogni energetici delle singole unità? oppure non concorre a migliorare la classe energetica dei singoli appartamenti? Di conseguenza non migliora la classe energetica dell’intero fabbricato?
Nel redigere L’Ape convenzionale vanno inserite tutte le zone che compongono il condominio e tutte concorrono al risultato dello stesso.(Ovvero Ape pre e post)
Mentre per gli Ape dei singoli appartamenti che vanno comunque redatti secondo legge dopo la fine dei lavori non possono concorrere impianti che non siano interni o al servizio diretto dell’unita abitativa per cui si redige l’Ape e non c’è media da calcolare.
9. L’allegato I del decreto requisiti pone dei massimali di spesa per ogni singolo intervento. Per esempio per il cappotto termico esterno sulle pareti verticali la spesa massima ammissibile è di 150€/mq, in copertura esterna 230€/mq, per gli infissi in zona C è di 550€/mq. Tale importo è inteso esclusivamente per l’elemento oggetto di intervento oppure per l’intervento complessivo? Per esempio: per fare un cappotto termico c’è la necessità di ripristinare l’intonaco esistente, mettere il pannello isolante, fare la rasatura superficiale, tinteggiare la parete. Il massimale di 150€/mq riguarda tutto il sistema cappotto (ripristino intonaco, pannello, finiture), oppure il solo pannello isolante?
Per asseverare il rispetto dei costi massimi, ci sono due strade. La prima è utilizzata per gli interventi in cui è il tecnico a dover asseverare il rispetto dei requisiti tecnici. In questo caso, il tecnico deve asseverare che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o, in caso di loro mancanza, dei prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile. Se i prezzari non riportano le voci richieste, il tecnico determina i nuovi prezzi in maniera analitica, avvalendosi anche dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I al DM Requisiti Tecnici. Senza dimenticare che comunque i costi esposti in tabella si considerano comprensivi al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Quesito 14
Si chiede se se il superbonus è applicabile nei seguenti casi:
– ampliamento del 20% della volumetria ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19/09 e s.m.i.
– abbattimento e ricostruzione con incremento del 35% della volumetria ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/09 e s.m.i.
Gli interventi che danno diritto al Superbonus 110% possono essere realizzati anche attraverso lavori di demolizione e ricostruzione. Tali lavori devono qualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).
Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta 455/2020 ha ripercorso gli ultimi aggiornamenti normativi in materia di detrazioni fiscali e interventi edilizi.
Infatti, dopo le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni al Testo Unico Edilizia, l’art. 3 lettera d), è così riformulato:
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Quesito 15
Trattasi di un complesso residenziale ubicato in _______________ (__) costituito da n. __ corpi di fabbrica bifamiliari per un totale di ___ unità residenziali (villette di Cat. Catastale A/7).
Tale complesso immobiliare è costituito in condominio solo per le aree comuni (sono di fatto 13 minicondomini non costituiti in un condominio generale).
Le __ unità residenziali accedono autonomamente ai loro immobili tramite un viale comune di loro proprietà.
Pur avendo le caratteristiche tipiche delle unità residenziali autonome, tali immobili, dal punto di vista impiantistico, hanno in comune l’impianto fognario e l’impianto idrico generale su viale condominiale (in tal caso è presente un unico contatore dell’acqua condominiale e 26 sotto contatori).
La domanda è la seguente: qual è l’ambito di accesso al Superbonus 110? I singoli proprietari possono accedere al superbonus come unità residenziali autonome, avendo le caratteristiche tipiche delle villette a schiera bifamiliari seppur interne ad un complesso condominiale più ampio, oppure data la comunione dell’impianto fognario e dell’impianto idrico avere accesso al superbonus come minicondominio (a 2 a 2 proprietari) o come condominio generale?
Infine, se l’ambito riguarda l’intero condominio, vorrei capire come procedere in quanto le villette sono in proprietà esclusiva e non condominiale.
In base a quanto disposta dal Decreto Requisiti del MISE, per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).
Nel caso in esame, però, l’allaccio alla rete idrica è unico per tutte le villette facenti parti del complesso (unico contatore); quindi, non potendo essere considerate “funzionalmente indipendenti” non si potrà fruire del superbonus in maniera autonoma.
Si dovrà procedere alla formale costituzione del condominio con una richiesta unica come condominio con 26 unita.
Quesito 16
Si chiede in merito alla possibilità di un condominio di usufruire del super bonus 110, in presenza di irregolarità sui prospetti, come verande in metallo e/o legno poste su balconi non aggettanti, anche in caso di modifiche dei prospetti interni al balcone, con la demolizione della parete perimetrale.
La conformità urbanistica degli immobili è un requisito imprescindibile per qualsiasi detrazione fiscale nel settore dell’edilizia.
Come abbondantemente ricordato dalla giurisprudenza in materia, dalle Entrate e dall’ENEA, NON si possono applicare incentivi dove non c’è conformità edilizia ed urbanistica! (DM 41/1998 – faq Enea 3.1B).
Occorre sempre partire da una situazione di legittimità edilizia, per evitare non solo la perdita dei benefici e ma anche per non andare incontro ad ulteriori sanzioni.
Si può solo verificare una eventuale possibilità di sanare l’immobile e riportarlo ad uno stato legittimo.
Quesito 17
La presente per sottoporre un quesito in merito alla possibilità di usufruire degli incentivi del super Bonus 110, da parte di un ente Onlus – Impresa sociale, gestore e proprietario di due immobili, separati ed indipendenti e facenti parte della stessa particella catastale. Il primo adibito a struttura di accoglienza residenziale per persone tossicodipendenti, il secondo, destinato a minori a rischio, entrambi in regime di convenzione con la pubblica amministrazione.
Gli ambienti interni sono adibiti a camere con relativi servizi igienici, zone di soggiorno e per la preparazione ed il consumo dei pasti e di una parte residua per le attività amministrative.
Nel comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che il Superbonus si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 3838, nonché dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per le ONLUS, le APS e le OdV di cui al citato comma 9, lett. d-bis, dell’articolo 119, invece, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Per tali soggetti (le ONLUS, le APS e le OdV) non opera la limitazione, indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera b, per le sole persone fisiche.
Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Per quanto riguarda, inoltre, l’individuazione dei limiti di spesa, la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). In sostanza, se i richiamati soggetti sostengono spese per:
interventi “trainanti”, realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari, il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119;
interventi “trainati”, il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.
Quesito 18
Si chiede se due fratelli proprietari di un villino autonomo a 2 piani, con 2 catastali ed ingressi diversi, al piano terra e 1 piano, entrambi proprietari al 50% dei due cespiti, il primo con capienza fiscale l’altro senza reddito possono usufruire della detrazione e con quale ripartizione.
Il riferimento normativo al “condominio” (articolo 119, comma 9, lettera a, del decreto- legge n. 34 del 2020) comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.
Pertanto alla luce della domanda esposta cosi come configurata mancano i requisiti di accesso al superbonus perché si configura il caso di edificio con più unità immobiliari accatastate singolarmente e in comproprietà.
Quesito 19
In relazione alla Normativa Superbonus 110% da usufruire da un singolo, vorrei conoscere le modalità per la redazione della AFFIDAMENTO DI INCARICO e la relativa parcella professionale.
Ai fini del Superbonus il compenso professionale va calcolato in relazione ad ogni singolo intervento agevolato, come valutato da computo metrico, e, da valutare separatamente eventuali spese professionali sostenute per interventi non agevolati dal Superbonus ma realizzati contestualmente ad essi?
Infine se detta documentazione va deposita contestualmente alle dovute pratiche Autorizzazative Comunali.
Si procede all’affidamento di incarico professionale per prestazioni d’opera intellettuale attraverso la stesura di un contratto per incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudo ecc. determinando somme economiche e modalità di prestazioni.
La determinazione del Corrispettivo dovrà tenere conto dei parametri di cui al DM 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) previsto dal comma 8 dell’articolo 24 del D. Lgs 50/2016. In pratica, il compenso professionale per i tecnici coinvolti nel Superbonus è valutato come per i lavori pubblici e dunque al pari dei “corrispettivi utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”. Ai fini del Superbonus il compenso professionale va calcolato in relazione ad ogni singolo intervento agevolato, come valutato da computo metrico. Saranno, infatti, da valutare separatamente eventuali spese professionali sostenute per interventi non agevolati dal Superbonus ma realizzati contestualmente ad essi.
Detta documentazione non va depositata al comune fatta la sola eccezione per l’avvenuto pagamento delle spettanze del tecnico per procedere alla richiesta di un titolo abilitativo.
Quesito 20
L’immobile oggetto di intervento è un condominio che dispone all’ultimo piano di una soffitta condominiale non riscaldata.
I clienti vorrebbero realizzare: cappotto termico perimetrale; coibentazione ultimo solaio (calpestio soffitta); rifacimento del tetto; inserimento impianto fotovoltaico sul tetto.
Il rifacimento del tetto rientra nel superbonus 110?
E’ vero che l’articolo 119 del dl 34/2020 prevede la detrazione solo per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, senza comprendere altre opere che si rendano necessarie quando si fanno questi interventi, come la risistemazione della facciata.
Ma il decreto MiSE del 6 agosto scorso sulle caratteristiche tecniche degli interventi ammessi al Superbonus, specifica che l’Ecobonus 110 si può applicare a una serie di spese accessorie, fra cui la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, e demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi.
Sicuramente è da analizzare da un punto di vista tecnico e progettuale se il rifacimento del tetto è finalizzato al complessivo intervento di riqualificazione della copertura che si suppone sia composta da solaio di calpestio, camera d’aria e tetto? Oppure se bisogna consolidare il tetto per dare luogo all’impianto fotovoltaico? A seconda delle scelte progettuali del tecnico questi interventi andranno ad intaccare massimali diversi.
Quesito 21
Gli interventi previsti su un immobile sono i seguenti:
Cappotto termico, cambio caldaia e efficientamento impianto termosifoni (cambio radiatori valvole termostato e aggiunta di 2 punti termo) e infissi.
Questi sono tutti interventi che dovrebbero rientrare nel 110%, ma mi chiedevo fino a che punto il cliente detrae?
Porta al 110% anche le assistenze murarie per fare quegli impianti?e per quanto riguarda le finiture (posa pavimenti incluso materiale, gessatura e tinteggiature….ponteggi per cappotto) sono anche essi al 110% o al 50%.
Non è ben chiaro per quanto riguarda opere trainanti e trainate fino a che livello si estende la detrazione e se le opere “a contorno” si detraggono anche esse al 110% (es. rompo il pavimento e pareti per fare impianti detraggo al 100% anche gessatura pittura posa pavimenti e materiale? altro esempio nel caso del cappotto oltre a quello detrae al 110% anche il costo di ponteggio?)
Vorrei fossero più chiari, nel caso in oggetto, gli interventi che non vanno al 100%.
Inoltre per i lavori mi rifarò al preziario della regione di competenza….ma per le parcelle architetto ci sono dei minimi/massimi sotto o oltre i quali non si può andare?
Tra le spese detraibili con il Superbonus 110% rientrano quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento che permette l’accesso all’agevolazione.
Le Faq ammettono la possibilità di fruire del SuperboNus 110% per i lavori legati alla sostituzione dell’impianto termico come le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento.
Beneficiano dell’agevolazione al 110% anche le spese sostenute per l’acquisto dei materiali e degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.
È necessario, però, che l’individuazione delle spese connesse sia effettuata dal tecnico progettista. Nel massimale di costo per ciascun intervento sono comprese tutte le spese strettamente legate ai lavori, anche quelle per le opere accessorie.
Ad esempio, nel massimale di costo di 40 mila euro per unità immobiliare (ridotto a 30 mila euro oltre 8 U.I), previsto per l’isolamento termico dell’involucro (cappotto termico pareti e copertura) sono comprese tutte le spese correlate all’intervento come: la rimozione e risanamento di intonaco del supporto ammalorato, il risanamento degli elementi di cemento armato, l’installazione di ponteggi e lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori.
Quesito 22
1) Ecobonus 110 e’ applicabile alle multiproprieta’? Nella fattispecie trattasi di Villaggio in Multiproprieta’ aperto e fruito da maggio ad ottobre.
Si può applicare, con l’acquisto di multiproprietà si acquisiscono le quote di un appartamento facente parte dell’intero complesso immobiliare e ne consegue il diritto di usufruire dello stesso.
In oltre si acquisisce il diritto di utilizzo dell’unita immobiliare in periodi dell’anno, di fatto pero si acquisterà anche la quota corrispondente a tutte le parti comuni le quali saranno gestite con quanto stabilito dal regolamento che normalmente è allegato al contratto.
2)una Srl è proprietaria da una decina di anni di diverse settimane in multiproprietà, che fitta direttamente (ha un reception al Villaggio) o tramite Booking.com. Puo’ accedere ad ecobonus 110?
Se la srl e una società immobiliare può usufruire delle detrazioni ma solo per interventi di sisma bonus, in quanto riguarda la sicurezza dei suoi occupanti, mentre per gli interventi in eco bonus riguardando il risparmio energetico di chi le occupa, non e previsto.
3) Se l’assemblea (col 35% dei millesimi) delibera di aderire ad ecobonus senza la delega delle settimane di proprietà della Srl, la delibera è impugnabile da parte dell’agenzia delle Entrate? L’AdL non si occupa di delibera condominiali, può comunque in caso do controllo non avallare la detraibilità dell’intervento e procede al recupero delle somme percepite indebitamente.
4) è lecito, come propone un ingegnere all’assemblea, acquistare, prima dell’inizio dei lavori, climatizzatori in ciascun alloggio per redigere l’Ape ante lavori e per sopperire alla mancanza di impianto riscaldamento preesistente?
La legge prevede la necessita di un impianto termico fisso funzionante o riattivabile attraverso manutenzione; comunque l’impianto deve essere esistente alla data pre intervento.
Quesito 23
Dal 2016 sono direttore tecnico di un’impresa di costruzione, e dal 2018 vengo nominati institore, visibile anche in visura camerale dell’impresa.
Ho dei clienti che vorrebbero presentare la documentazione per la presentazione del superbonus. L’impresa a cui cedere la cessione del credito o a cui affidare i lavori e la stessa impresa in cui sono direttore tecnico.
La domanda che vi pongo è se mi trovo nelle condizioni di poter proseguire come professionista, e la ditta di poter intervenire come tale, senza alcun impedimento di procedere per i propri lavori.
Grazie in anticipo per la risposta.
2) Per ciò che riguarda l’opportunità del tecnico progettista e/o direttore dei lavori di essere anche dipendente dell’impresa esecutrice dei lavori, c’è da dire che per un certo periodo di tempo l’art. 6 del DRP 380/01 al comma 4, così come introdotto dalla L 70/2010 (legge di conversione del DL 40/201), prescriveva che il tecnico abilitato (cioè colui che doveva presentare la pratica edilizia e dirigere i lavori) doveva dichiarare preliminarmente “di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne´ con il committente”, tale comma successivamente è stato abrogato con l’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016, quindi dal punto di vista normativo sembra non ci siano limitazioni; resta comunque inteso che va sempre rispettato quanto riportato sul Codice Deontologico in merito ai rapporti con i committenti, l’eventuale conflitto di interessi che possa scaturire e l’interferenza tra interessi economici e professione.