Q: Si segnala che, in un bando, per partecipare all’affidamento del servizio l’Amministrazione comunale di XXXX richiede ai professionisti il possesso del seguente requisito: aver espletato un servizio di ingegneria e/o architettura negli ultimi dieci anni. Quindi si riserva, di selezionare 5 professionisti tra coloro che siano in possesso del requisito di cui sopra e di invitarli a partecipare alla seguente procedura negoziata. Il D.P.R. 207/2010 indica specificatamente all’art. 263 i requisiti di partecipazione che devono essere richiesti ai partecipanti alle gare. Ora, sebbene l’AVCP, nelle linee guida per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, abbia chiarito che è consentita alla Stazione Appaltante una certa discrezionalità sia riguardo i requisiti economico – finanziari che possono essere omessi nel caso di affidamento di servizi di importo inferiore ai 100.000 euro, sia riguardo all’arco di tempo (in genere dieci anni) nel quale sono stati svolti i servizi richiesti come requisiti, di certo non si può pensare di prescindere in toto dall’articolo di legge di cui sopra. Inoltre, a maggior sostegno della tesi, l’art. 267 del D.P.R. 207/2010 al comma 7 sostiene che ” …i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare”. I requisiti tecnico – professionali, come sostiene l’AVCP, hanno lo scopo di ridurre il numero dei partecipanti e limitare la discrezionalità della stazione appaltante, a me sembra che un requisito così generale, in possesso della maggior parte dei professionisti, non introduca alcuna selezione e assicuri all’Amministrazione un’assoluta discrezionalità nella successiva selezione.
R: Gli affidamenti di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura al di sotto dei 100.000 euro le stazioni appaltanti, per la totalità dei casi, scelgono la procedura della manifestazione di interesse, per poi dare atto ad una successiva negoziazione.
L’ ANAC, in un suo recente documento “Revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” affronta il tema “Gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro” riaffermando che:
“L’obbligo di rispettare i principi generali richiamati, quali il principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, viene infatti indirizzato allo svolgimento di una procedura, ancorché negoziata (cfr. art. 57, comma 6, del Dlgs 163/2006)”ed ancora :
“la selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta deve essere svolta, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, tramite modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la rotazione o il sorteggio.”
La scelta dei soggetti da invitare, non può essere lasciata al libero arbitrio dei RUP ed infatti nel caso di specie la p.a. procedente ha emanato un apposito avviso di indagine di mercato ( manifestazione di interesse di soggetti per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori di importo inferiore ai 100.000,00 Euro), fissando in maniera discrezionale i requisiti di partecipazione.
Definire nella pubblicazione della manifestazione di interesse con quali criteri scegliere i successivi soggetti da invitare (es. n punti per ogni incarico svolto, ecc…) non è un obbligo gravante in capo alla p.a. , ma eventualmente una scelta discrezionale.
E’ in tale ulteriore fase di scelta dei soggetti da invitare che occorrerà sincerarsi che la p.a. agisca in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento.
In linea di massima la scrivente difesa ritiene che il bando allegato non presenti evidenti profili di illegittimità.
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.