Delucidazioni su due bandi specifici

Delucidazioni su due bandi specifici

 

 

Q: chiedo delucidazioni in merito a due Bandi di Concorso recentemente emanati. Il primo riferito al Comune di XXXX, dove all’articolo 4 del bando di concorso si fa riferimento ad una tassa di concorso di 150 euro.

“Per la partecipazione al Concorso è prevista una tassa di concorso di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) (….). La mancanza della ricevuta del suddetto versamento allegata alla domanda di partecipazione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. La suddetta tassa non è rimborsabile. Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per qualsiasi altro concorso indetto da questa o altra amministrazione.”

Il mio dubbio era riferito all’interpretazione da dare all’  art.23 della Legge 24 novembre 2000, n.340.

2- Il secondo riferito al Comune di XXXX, dove tra i requisiti per l’ammissione alla selezione si legge: “e) titolo di studio: Laurea quinquennale in Ingegneria Civile (ante DM 509/1999) o Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (o laurea equipollente e titolo necessario all’iscrizione all’albo degli Ingegneri – settore civile ed ambientale – Sez. A). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento da parte delle competenti autorità

italiane; L’equiparazione deve essere specificamente dichiarata all’atto di presentazione della domanda con il riferimento normativo dell’equiparazione; f) abilitazione all’esercizio dell’Ingegnere; g) Iscrizione all’albo degli Ingegneri – Sez. A – settore Civile ed Ambientale”. In questo caso il mio dubbio è se gli Architetti possono o meno partecipare a questo concorso.

R: 1) Il Bando di concorso pubblico emanato da un Ente Locale per l’assunzione di un istruttore direttivo responsabile del servizio tecnico che prevede una tassa di concorso pari ad Euro 150 perpetra violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L.340/2000 s.m.i.

2) In difetto di una espressa norma di legge che preveda l’equipollenza della laurea in ingegneria civile a quella in architettura, la p.a. non è investita della facoltà di determinare discrezionalmente l’equipollenza. Si invita pertanto a formulare il quesito alla p.a. banditrice attraverso le c.d. F.A.Q. per una interpretazione autentica del bando stesso, che da una prima lettura non pare aperto agli architetti ( Cfr art. 5 del bando lett. e), f), g),).

A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

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