Q: Un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione può assumere anche l’incarico di Collaudatore in corso d’opera per la parte strutturale?
R: L’incarico di collaudatore statico ai sensi della legge n. 1086/1971 non è incompatibile con quello di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. n. 494/1996 e s.m., atteso che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non interviene nella progettazione propriamente detta, ma ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 494/1996 e s.m., redige il piano di sicurezza e di coordinamento, contenente l’analisi e la valutazione dei rischi e le misure atte a garantire il rispetto delle norme e la prevenzione degli infortuni, oltre a predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
L’incompatibilità rileva, però, nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza sia il committente o il responsabile dei lavori (consentito ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 494/1996 e s.m.), posto che in ogni tipo di collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo, è postulata la differenziazione tra collaudatore ed esecutore/committente/responsabile dei lavori.
La figura del collaudatore statico non è incompatibile con quella di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quando quest’ultimo non assolva anche l’incarico di progettista e/o direttore dei lavori (art. 127 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.) ovvero non sia in rapporto di dipendenza o di collaborazione con il medesimo.
Ove le funzioni del collaudatore statico e del collaudatore tecnico-amministrativo si assommino nella medesima persona le incompatibilità relative al collaudatore tecnico-amministrativo si estendono anche al collaudatore statico.
L’art. 10 d.lgs. 494/96 e s.m. ed i. indica i requisiti che deve possedere il coordinatore per la sicurezza; non indica, invece, le ipotesi di incompatibilità. L’art. 7 L. 1086/71 prevede, al co. 2, che “il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera”. Ancorchè dalla lettura degli artt. 4 e 5 d. lgs. 494/96 non si rinvengano ipotesi di intervento diretto dei coordinatori sul progetto o sull’esecuzione dell’opera, salvo che per le parti dei medesimi interessate dal piano di sicurezza, pare evidente che vi siano possibili interferenze di costoro tanto nella redazione del progetto che nella direzione ed esecuzione dei lavori. Di qui, una mera ragione di prudenza sconsiglia di far coincidere il collaudatore statico con uno dei coordinatori.
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.