Q: Sono Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di XXX. Con la presente sono a porre il seguente quesito: può un geometra, iscritto al collegio dei Geometri della provincia di competenza, firmare un progetto architettonico finalizzato all’ottenimento del P.d.C. ai sensi del vigente Piano Casa Regionale per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente?
Il nuovo fabbricato è costituito da strutture in c.a , per un piano interrato, un piano terra ed un primo piano, e si trova nel centro abitato.
R: Le competenze professionali dei geometri sono elencate dall’art. 16 del R.D. n.274 dell’ 11 febbraio del 1929:
“L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
- b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
- c) misura e divisione di fondi rustici;
- d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
- e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. E’ fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
- g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E’ fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
- i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
- l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
- m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
- n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
- o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
- p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
- q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.”
Tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 2 della L.n.1086 del 5 novembre 1971 e con l’art. 64 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001, tenendo conto però che la semplice disamina delle disposizioni sopra elencate non consente di definire con chiarezza quali siano le competenze progettuali effettive che il legislatore ha inteso attribuire ai geometri.
Solo una panoramica della più autorevole giurisprudenza espressasi negli anni consentirà di delineare in maniera più compiuta il campo di tale categoria professionale,in attesa di una tanto agognata novella legislativa che ponga fine ad una querelle tanto intensa.
In ordine di tempo, la sentenza del TAR Campania, sez II Napoli n. 3521 del 26 giugno 2014 illustra con precisione le motivazioni che delimitano il raggio d’azione della competenza della categoria di professionisti tecnici diplomati.
La vicenda occasionante il giudizio innanzi al giudice amministrativo è quella relativa alla richiesta da parte dell’Ufficio del Genio Civile di sostituire un geometra con un ingegnere o un architetto (pertanto un tecnico laureato) in merito al ruolo di direttore dei lavori per realizzazione di interventi edilizi in cemento armato su un edificio di ampie dimensioni. In seguito a tale richiesta l’Ordine dei Geometri ha manifestato opposizione, adducendo come motivazione il fatto che anche i geometri hanno una pur limitata competenza negli interventi edilizi in cemento armato.
Il tribunale amministrativo campano ha sposato la tesi del Genio Civile confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri: “in buona sostanza la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture (…), purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone”.
Dal canto suo il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1526 del 14 marzo 2013 ha ricordato in via generale che un geometra non può effettuare la progettazione di 5 villette a schiera perché non si è dinanzi ad intervento edilizio di modesta dimensione e quindi esula dalla competenza dei geometri come prevista dal R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, dalla L. 2 marzo 1949 n. 144 e dalla L. 5 novembre 1971 n. 1086.
Ma il dato significativo di questa sentenza, applicabile per analogia all’episodio di cui al quesito, è rappresentato dal ruolo del giudice amministrativo a cui spetterà il sindacato sulla valutazione circa l’entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di “modesta costruzione civile”, alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (cfr in tal senso. TAR Abruzzo 28 settembre 1999 n. 547).
E’ dunque chiaro che ”in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte dell’art. 16, lett. m), del R.D. 11 Febbraio, 1929 n. 274 il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili – come può ritenersi ormai acquisito in giurisprudenza – è dato dalla «modestia» dell’opera; questo criterio è da intendere in senso tecnico-qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell’opera. In definitiva per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera di edilizia civile, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento; a tal fine, peraltro, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo”( Cfr sent. n. 5208 del 3 ottobre 2002 del Consiglio di Stato, sez. V).
Non mancano però pronunce di senso opposto:”Il geometra è sempre abilitato alla progettazione delle costruzioni civili e tale competenza permane sia con riferimento alle costruzioni a struttura metallica, sia con riferimento alle costruzioni che richiedano l’impiego di conglomerato cementizio armato normale o precompresso, a patto che l’edificio civile progettato sia qualificabile “modesto”( Cfr in tal senso TAR Sicilia – Catania Sez.I sent.n. 1022/2011).
Orientamento quest’ultimo che ha posto in discussione i precedenti assunti della Cassazione che ha più volte considerati nulli i contratti d’opera professionale stipulati da geometri, qualora gli stessi avessero ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato.
Secondo il TAR Sicilia, in particolare: ” ai sensi dell’art. 17 della L. 64/1974, possono essere eseguite costruzioni su progetto di ingegneri, architetti, geometri o periti edili iscritti nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze. Per delineare, allora, le competenze dei geometri occorre fare riferimento alle norme che disciplinano la specifica figura professionale, e quindi all’art. 16 lett. m del R.D. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra) che contempla chiaramente – tra le varie ipotesi – le attività di “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.Pertanto, ” nei limiti del carattere “modesto” dell’edificio civile, la progettazione può essere eseguita in zona sismica anche da un geometra. Si può aggiungere poi che tale competenza del professionista permane anche … nelle ipotesi in cui il progetto (di edificio modesto) preveda l’impiego di cemento armato.”Ed ancora, “se.. il legislatore ha richiesto l’intervento dell’ingegnere (o architetto) al fine di tutelare direttamente la staticità dell’edificio e, indirettamente, la sicurezza pubblica; e se – a tali fini – viene ritenuta sufficiente in giurisprudenza la ‘ratifica, con assunzione di responsabilità’ ad opera di un ingegnere del progetto redatto da un geometra; allora si deve ritenere che – a maggior ragione – sia legittimo ed ammissibile il progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte architettonica, allorquando lo stesso contempli gli elaborati tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere.”
La sentenza, da un canto legittima la progettazione degli edifici civili modesti ad opera dei geometri anche in zona sismica, dall’altro però finisce col ritenere ciò ammissibile solo qualora il “geometra abbia semplicemente confezionato l’aspetto esteriore della costruzione, lasciando correttamente all’ingegnere il compito di determinare gli aspetti tecnico/costruttivi del ‘disegno’ proposto”.
Tuttavia il criterio per accertare univocamente se una costruzione sia da considerare modesta ,e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell´art. 16, lett. m, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 , consiste nel valutare:
1) le difficoltà tecniche che la progettazione e l´esecuzione dell´opera comportano; 2) le capacità occorrenti per superare le difficoltà stesse.
Per completezza espositiva si richiama poi il DD.M. 10/04/86 e 12/12/1987 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni Ufficio VII – Commissione ministeriale per l’esame dei limiti di competenza dei geometri , attraverso il quale si è illo tempore tentato di delineare nel dettaglio la sfera di competenza del geometra.
Esso non tiene conto delle innovazioni in tema di aree sismiche, ma può comunque fungere da parametro interpretativo delle disposizioni di legge disciplinanti le competenze dei geometri.
Inoltre si avverte l’architetto scrivente che tale decreto ministeriale assurge al rango di fonte secondaria e non produce effetti di legge, ma ad esso si è uniformata negli anni l’azione di molteplici p.a. nel valutare i progetti legittimamente assentibili dai geometri.
All’art. 1, comma I , si sanciva che: “ sono di competenza del geometra il progetto e la direzione dei lavori di edifici di nuova costruzione ivi compresa la progettazione e la direzione dei lavori degli impianti idricosanitari delle fognature interne all’edificio, degli impianti elettrici esclusivamente nell’ambito degli impianti di illuminazione salvo diverse disposizioni di legge, e degli impianti di riscaldamento di tipo autonomo con potenzialità inferiore alle 30.000 kcalh, impianti tutti interni ed al servizio delle sole costruzioni progettate nei limiti della competenza, quando gli edifici abbiano le seguenti caratteristiche:
- a) l’edificio sia a struttura portante verticale in muratura;
- b) l’edificio sia costituito da non più di tre piani (nelle zone sismiche non più di due) compreso l’eventuale piano interrato e/o seminterrato);
- c) l’edificio non superi l’altezza totale di ml 12,00 (nelle zone sismiche non superi altezza di ml 7,50) misurata dal calpestio del piano più basso all’estradosso della copertura o alla sua ordinata media;
- d) il volume complessivo sia inferiore a mc 3000 (nelle zone sismiche inferiore a 2000). Il volume dell’edificio viene determinato a partire dal calpestio del piano più basso all’estradosso della copertura includendovi portici, soffitte, sottotetti, volumi tecnici, ed accessori realizzati in aderenza”.
Sin qui si dettaglia la portata degli edifici di nuova costruzione, quanto agli interventi su edifici esistenti, l’art. 1 al comma IV, esordiva così: “sono di competenza del Geometra nei limiti volumetrici di cui all’art. 1/d ed indipendentemente dal tipo strutturale gli interventi sugli edifici esistenti compresi i relativi impianti interni nelle sole abitazioni come specificato al comma 1, alle presenti condizioni:
- a) che non vengano effettuati interventi sulle strutture portanti o su singoli elementi di essa b)che l’edificio non sia vincolato a norma di legge o di regolamento”.
Mentre in relazione alle strutture interveniva l’art. 5 ” sono di competenza del geometra la calcolazione delle strutture murarie per gli edifici di nuova costruzione o per le sopraelevazioni nei limiti di cui all’art.1 , e di elementi strutturali di diversa natura inseriti nella struttura muraria.
Sono in particolare escluse dalla competenza del Geometra il progetto, la direzione dei lavori ed il collaudo di: a) strutture, per qualsiasi tipologia, in metallo, c.a., c.a. precompresso, di tipo misto , ed in legno; b) strutture in muratura in edifici che abbiano caratteristiche diverse, altezze, o cubature superiori a quelle di competenza di cui all’art.1 commi 1 e 2”.