Competenze dell’architetto junior

Q: si chiede quali sono effettivamente le competenze professionali per gli architetti junior, competenze disciplinate dalla normativa vigente. In particolare, si chiede se un “pianificatore junior” può assumere la progettazione e direzione lavori di opere di restauro e risanamento conservativo di un edificio in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

R: Le competenze dell’architetto junior sono disciplinate dall’art. 16, comma V, lett.a) del D.P.R. 328/01 il quale espressamente dispone che:

“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore “architettura”:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.

b) per il settore pianificazione:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;

2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio;

3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;

4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi”.

Per quanto attiene le competenze di cui al punto 1 della lettera “b”, queste sono abbastanza chiare ed attribuiscono al tecnico laureato triennale un ruolo di supporto e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio (progetto, direzione lavori, stima, collaudo, ecc.) di competenza propria dell’architetto o dell’ingegnere e mai un ruolo di assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione dei lavori.

Diversamente hanno pesanti limitazioni le competenze previste dal punto 2 della stessa lettera “b”, in quanto esse concernono l’assunzione diretta di responsabilità di progettista e direttore dei lavori per quanto attiene “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”.

La nozione di “costruzione civile semplice” non presuppone limiti di carattere quantitativo ma solo di natura qualitativa, rilevando la semplicità della progettazione e non la dimensione dell’opera progettata. Deve peraltro sottolinearsi come detta “semplicità” debba riguardare tutti gli aspetti della progettazione, ben potendosi presentare casi nei quali è la stessa dimensione dell’intervento comportare di per sé difficoltà progettuali e quindi a sottrarre una determinata opera dalla casistica delle costruzioni semplici (è il caso, ad esempio, degli insediamenti industriali di dimensioni consistenti che, seppur costituiti da una pluralità di costruzioni qualificabili come semplici se considerate ciascuna a se stante, rivelano nel loro insieme indubbi aspetti di complessità direttamente discendenti dalla dimensione dell’insediamento e dalla molteplicità delle relazioni che nascono tra numerosi elementi di per sé elementari o tra gli stessi ed il contesto).

La correlazione tra semplicità della costruzione ed uso di metodologie standardizzate individua compiutamente i limiti delle competenze di cui al numero 2 della lettera “b”.

Per quanto attiene la “semplicità” della costruzione, questa può essere individuata con una certa agevolezza assumendo a riferimento le categorie individuate all’art. 14 della L. 143/49.

Per quanto attiene la classe 1, sono certamente da considerarsi semplici le costruzioni di cui alla lett.a) (costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri)e probabilmente possono esserlo buona parte delle costruzioni di cui alla lett. b) (edifici industriali di importanza costruttiva corrente, edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili  qualora siano di media importanza; organismi costruttivi in metallo) quando di piccola dimensione, anche se in questo secondo caso sarà certamente opportuno procedere ad alcune esclusioni posto che, oggigiorno, non può certamente ritenersi semplice un ospedale, per quanto piccolo, od una stazione di media importanza. Viceversa potrebbero considerarsi semplici, sempre se di piccola dimensione, alcune delle costruzioni contemplate alla lett.c)  (gli edifici di cui alla lettera b quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti  superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio,  villini semplici e simili) e segnatamente i “villini semplici e simili”.

Per quanto attiene gli aspetti strutturali, sempre con riferimento all’art. 14 della L. 143/49, deve ritenersi che possano qualificarsi come “semplici” le strutture di cui alla lett.f) (Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato), in quanto quelle di cui alla lett.g) (strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese  le strutture antisismiche)  richiedono, per espressa definizione di legge, speciale studio tecnico. Diverso invece il discorso per quanto attiene le “metodologie standardizzate”, per  le quali non soccorre alcuna tabella o codificazione precostituita.

In linea generale appare certo come non possa ricorrersi ad alcuna metodologia standardizzata ogni qualvolta il tema progettuale, a prescindere dalla dimensione presupponga approccio specifico e puntuale alla progettazione, precludendo la possibilità di ricorrere a soluzioni già adottate da una pluralità di progettisti in casi passati e riutilizzabili, sempre da una pluralità di progettisti, in casi futuri.

Tale è, in primo luogo, il caso delle costruzioni da eseguirsi in aree soggette ad un qualche regime vincolistico (ed in particolare a quelli di carattere storico ed ambientale) in quanto presuppongo sempre un approccio progettuale specifico e non ripetibile, cosicché uno stesso tema trova soluzioni assai diverse tra loro a seconda del tipo di vincolo (o combinazione di vincoli) ricorrente, con ciò negando il concetto stesso di standardizzazione.

Con elencazione esemplificativa e non esaustiva, escludono il ricorso a metodologie standardizzate (con ciò esulando dalla competenza dell’architetto junior) le costruzioni sottoposte ai seguenti regimi vincolistici:

– vincolo storico artistico di cui al Titolo I del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39);

– vincolo paesaggistico-ambientale di cui al Titolo II del D.Lgs. 490/99 (già L.1497/39 e L. 431/85);

– aree od immobili assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline

espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e  storico-testimoniali.  In definitiva, ed in prima approssimazione, la competenza dell’architetto junior a  progettare e dirigere costruzioni civili trova le sue limitazioni:

  • nella “semplicità” della costruzione, che non può mai eccedere le casistiche  indicate alle lettere “a” e “b” (in questo caso escluse quanto meno stazioni ed  ospedali) dell’art. 14 della L. 143/49, con l’aggiunta del solo caso dei “villini semplici e simili” contemplati alla lettera “c”;
  • nella semplicità non solo della costruzione in quanto tale ma anche del progetto nella sua interezza, specie nel caso in cui la dimensione fisica dell’opera o la sua articolazione in una pluralità di elementi, risulti di per sé elemento di complessità;

  • nel ricorso a metodologie standardizzate, e cioè a soluzioni progettuali mutuate da precedenti esperienze, anche altrui, e ripetibili in futuro;

  • nella sussistenza di uno o più regimi vincolistici che presuppongono un approccio non standardizzato alla progettazione.

Ognuno dei parametri sopra indicati costituisce, di per sé, limite alla competenza dell’architetto junior ed è sufficiente a precludere la competenza di tale figura professionale in materia di progettazione e direzione lavori di costruzioni civili. Assai più semplici ed immediate risultano infine le competenze di cui al numero 3 della lett.b) e cioè “i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica”.

Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite all’architetto junior è di natura esclusiva.

 

Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo

Tutte le competenze dell’architetto junior rientrano anche nelle attribuzioni dell’architetto.

Per quanto attiene i rilievi sull’edilizia storica sussiste inoltre comune competenza

con il conservatore.

Competenze che esulano dal campo professionale dell’architetto junior

Esulano dal campo professionale dell’architetto junior tutte le competenze attribuite ai settori B, C, D della sezione A ed al settore B della sezione B nonché quelle attribuite all’architetto (sezione A, settore A) salvo quando rientranti nei limiti di cui all’art. 16, comma 5, lettera “a”, numero 2.

In particolare, quando assunte direttamente (e quindi non volte al concorso ed alla

collaborazione con progettisti di rango superiore) esulano dalle competenze dell’architetto junior:

  • la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non siano “semplici” o per le quali non si possa ricorrere a metodologie standardizzate, qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi;
  • qualsiasi operazione di estimo e di collaudo, la progettazione strutturale in zona sismica o che comunque richieda particolare studio tecnico;
  • le prestazioni inerenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;
  • qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal numero 2 della lettera “a” del quinto comma dell’art. 16.

PIANIFICATORE JUNIOR

Competenze del Pianificatore Junior

Le competenze del pianificatore junior sono disciplinate dalla lettera “b” del quinto

comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01.

Le competenze del pianificatore junior sono abbastanza chiare. Esse, da un lato,

attribuiscono al tecnico laureato triennale una funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione territoriale (la cui titolarità è limitata ad architetti e pianificatori territoriali) e, dall’altro, delineano una figura di tecnico specialista (esperto in sistemi informativi di settore, nell’analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione) che pare particolarmente idonea a trovare collocazione nella pubblica amministrazione più che nella libera professione. Quanto precede in coerenza sia con il percorso formativo che con i contenuti dell’esame di stato che lo abilita all’esercizio della professione.

Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite al pianificatore junior è di natura esclusiva.

Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo

Tutte le competenze del pianificatore junior rientrano anche nelle attribuzioni dell’architetto e del pianificatore territoriale.

Competenze che esulano dal campo professionale del pianificatore junior

Esulano dal campo professionale del pianificatore junior tutte le competenze  attribuite ai settori A, B, C, D della sezione A ed al settore A della sezione B salvo  quando rientranti nei limiti di cui all’art. 16, comma 5, lettera “b”. In particolare, quando assunte direttamente (e quindi non volte al concorso ed alla collaborazione con progettisti di rango superiore) esulano dalle competenze del

pianificatore junior:

  • qualsiasi tipo di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione lavori, qualsiasi operazione di estimo e di collaudo, la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente, della città ed in genere qualsiasi forma di progetto attinente l’urbanistica e la pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;
  • qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dalla lettera “b” del quinto comma dell’art. 16.

A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

Circolare n.68/2009 del CNAPPC

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