Competenza restauro immobili vincolati

Competenza restauro immobili vincolati

Q: Vorrei avere notizia in merito all’affidamento incarichi di restauro ad Ingegneri, su immobili vincolati ai sensi del  D. Lgs 42/04.

R: Il Consiglio di Stato, Sez VI, nella sentenza n.21/2014 si occupa dell’attività professionale sui beni immobili sottoposti a tutela appartenenti al patrimonio artistico, attività che, limitatamente alla parte di edilizia civile, resta riservata agli architetti, mentre nulla osta agli ingegneri di prestare la propria attività relativamente alla parte tecnico-strutturale dei medesimi immobili.

La sentenza recepisce il parere chiesto espressamente alla Corte di giustizia europea in quanto gli appelli da cui prende spunto la controversia coinvolgono anche aspetti legati alla libera concorrenza nel nostro mercato nazionale tra professionisti italiani e professionisti europei, lasciando tuttavia intatto l’art. 52 dell regio decreto n.2537 del 23 ottobre 1925 (contenente il regolamento per le professioni di ingegnere e architetto), che riserva ai soli architetti (e non anche agli ingegneri civili) le attività professionali sugli immobili di pregio storico-artistico. “Si osserva che, secondo un condiviso orientamento, la parziale riserva di cui al più volte richiamato articolo 52 non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implichino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili (si richiama ancora una volta, al riguardo, la sentenza di questo Consiglio n. 5239 del 2006).

Tuttavia (e si tratta di una notazione dirimente ai fini della presente decisione) non può negarsi che la richiamata riserva operasse in relazione alle attività all’origine di fatti di causa, il cui contenuto essenziale e certamente prevalente riguardava – appunto – scelte connesse al restauro, al risanamento e al recupero funzionale di un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico, sì da giustificare certamente sotto il profilo sistematico e funzionale la richiamata riserva. Non può, pertanto, essere condivisa la tesi degli Ordini appellanti – si legge ancora – secondo cui l’attività di direzione dei lavori nel caso di specie potesse essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, in quanto tali esercitabili anche dai professionisti ingegneri». Peraltro, si aggiunge, le peculiarità degli ingegneri rispetto agli architetti sono tenute in conto: «Ciò, in quanto la medesima lex specialis ha previsto l’istituzione di un organo collegiale di direzione dei lavori composto – fra gli altri – da un direttore operativo per gli impianti (ruolo, questo, che avrebbe certamente potuto essere ricoperto da un ingegnere), da un direttore operativo per le strutture e da un direttore operativo restauratore di beni culturali».

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