Coincidenza tra committente, progettista e direttore dei lavori

Q: sono proprietaria di un appartamento oggetto di futura ristrutturazione interna (manutenzione ordinaria e straordinaria). Ho un quesito da porre: posso essere committente, progettista e direttore dei lavori allo stesso tempo? O ci sono incompatibilità?

R: Nel nostro ordinamento non vi è una norma che vieti espressamente, per quanto riguarda l’edilizia privata, la riunione in uno stesso soggetto delle figure rispettivamente di committente, progettista e direttore dei lavori.

L’art. 5 della legge n. 73 del 2010 prevede unicamente che “l’intervento edilizio debba avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività’ edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Il committente può svolgere le attività di progettista e direttore lavori purchè sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del Dlgs n.81 del 2008 coordinato con il Dlgs n.106 del 2009.

Nell’ipotesi in cui il committente si occuperà della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento, egli dovrà essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse al cumulo di posizioni sostanziali.

Nel pieno rispetto delle norme che disciplinano i differenti ruoli che egli intende ricoprire, ben potrà agire con diligenza portando a compimento l’incarico.

Le disposizioni del Titolo IV del Dlgs n.81/200, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. all’art. 89 forniscono una definizione di committente e direttore dei lavori mentre all’art. 90 ne disciplinano i rispettivi obblighi.

A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

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