Calcolo offerte anomale in una gara pubblica
Q: Ho partecipato di recente, avendo tutti i requisiti, ad una gara per l’affidamento di incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL, contabilità e sicurezza dei lavori di ” manutenzione strade QTE € 100.000,00″ del comune di XXXX. L’importo della parcella a base di gara era di € 9.928,13.
Ho partecipato alla gara offrendo una percentuale di ribasso pari a 11,44% che già mi sembrava sufficiente per il lavoro da svolgersi.
Qualche giorno più tardi ho ricevuto una pec in cui si sottolineava che il vincitore ha offerto un ribasso del 65,68%.
Ora mi domando: è giusto partecipare con un ribasso così palesemente anomalo? A chi devo segnalare eventualmente tale ingiustizia? Come è possibile che il professionista incaricato riuscirà a svolgere le sue funzioni per così pochi soldi?
R: Per offerta anomala si intende un’offerta anormalmente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell’offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all’operatore economico un adeguato profitto. A tal fine, l’ordinamento ha fissato una regola convenzionale che la stazione appaltante deve seguire per stabilire quando una offerta è anormalmente bassa ( Cfr parere Avcp n. 56/2009).
Gli apprezzamenti dell’Amministrazione in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte, costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, che rientra tra le prerogative della stazione appaltante e, in particolare, della commissione di gara (si veda il parere Avcp n. 213/2008), salvo che nell’esercizio di tale potestà non emergano vizi evidenti di ricostruzione dell’iter logico-argomentativo.
Le modalità di calcolo della soglia di anomalia sono diverse a seconda che il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006):
1) Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la determinazione della soglia di anomalia avviene attraverso un meccanismo articolato in quattro momenti essenziali: a) si forma l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell’elenco collocandole senza l’osservanza di alcuno specifico ordine; b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore; c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso, nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali); d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di accantonamento di cui alla lettera c); e) si calcola – sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di accantonamento di cui alla lettera c) – lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media; f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l’unico scarto per il numero uno; g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la “soglia di anomalia”.
Le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla percentuale che risulta dal meccanismo descritto sono da ritenere anormalmente basse. Si veda la determinazione Avcp n. 4/1999 e n. 6/2009, nonchè la deliberazione n. 29/2010. Nel caso in cui vi siano più offerte che presentano la medesima percentuale di ribasso è prevista l’esclusione del dieci per cento arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore e minore ribasso.
2) Nel caso di appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono giudicate anomale le offerte che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara. Pertanto, è anomala l’offerta che ottiene un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all’offerta economica in virtù di un ribasso consistente.
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta si configura come un sub-procedimento all’interno del procedimento di scelta del contraente. Più precisamente, il procedimento di verifica dell’anomalia si colloca dopo la fase di verifica di tutti i requisiti generali e speciali e dopo l’apertura delle buste, prima dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
L’avvio della verifica delle offerte anomale non concretizza di per sé un provvedimento lesivo dell’interesse legittimo del partecipante alla gara. È, piuttosto, il provvedimento di esclusione della gara adottato dall’amministrazione per non aver l’impresa fornito le giustificazioni richieste, oppure per non aver l’impresa stessa comunque fornito la prova della congruità della propria offerta, a rendere azionabile la tutela giurisdizionale.
A carico dei concorrenti il decreto legislativo n. 163/2006 non contempla alcun onere di allegare le giustificazioni preventive già in sede di offerta. Tuttavia una tale evenienza potrebbe essere prevista, a fini acceleratori e di semplificazione, dal bando di gara o dalla lettera di invito, con adeguata motivazione.La verifica di anomalia mira ad accertare se l’offerta sia nel suo complesso attendibile o meno, e dunque se questa dia serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto. Pertanto, non hanno specifica rilevanza le singole inesattezze dell’offerta economica. In ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (articolo 86, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006).
D20. In quali casi è possibile prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale?
L’esclusione automatica delle offerte anomale è possibile, se prevista nel bando, per gli appalti di lavori di importo inferiore o pari a un milione di euro e per gli appalti di servizi e forniture, di importo inferiore o pari ad euro 100.000. Tuttavia, l’esclusione automatica non è possibile se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Sotto le soglie prima indicate, rispettivamente, per lavori e per servizi e forniture, l’amministrazione non è comunque obbligata ad aggiudicare con l’esclusione automatica, potendo optare per l’aggiudicazione al massimo ribasso con valutazione della congruità.
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.