AVVISO IMPORTANTE SULLA FORMAZIONE

avviso

Si comunica che il Consiglio di quest’Ordine, nella seduta n. 38 del 30 marzo 2015, in riferimento alle richieste di esonero dalla formazione professionale continua, ha assunto un deliberato che prevede la possibilità di essere esonerati dalla formazione per coloro i quali, con adeguata motivazione e documentazione a supporto,

attestino:

 

  1. Il mancato possesso di partita iva, personale o societaria, e di non essere soggetti a relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
  2. di non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, e di non essere soggetti a relativo obbligo;
  3. il mancato esercizio dell’attività professionale neanche in maniera occasionale e in qualsiasi forma.

 

N.B.: I dipendenti pubblici che svolgono attività tematiche nell’ambito della amministrazione di appartenenza sono soggetti all’obbligo formativo. A tal fine si riporta per intero il punto 5.5 delle vigenti linee guida “Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini Territoriali e preferibilmente sulla base di accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti cfp”.

E’ altresì possibile presentare istanza di esonero dall’obbligo formativo ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo della professione di architetti e art. 7 delle Linee Guida emanate dal Consiglio Nazionale Architetti il 30 luglio 2013 e successive modificazioni e/o integrazioni, a causa di uno dei seguenti motivi:

  1. Maternità (che determina l’interruzione dell’attività professionale per almeno un anno formativo), allegando certificato medico comprovante quanto dichiarato;
  2. Malattia grave o infortunio che determino l’interruzione dell’attività professionale per 6 mesi continuativi, allegando certificato medico comprovante quanto dichiarato;
  3. Assenza dall’Italia che determini l’interruzione dell’attività professionale per 6 mesi continuativi;
  4. casi di documentato impedimento derivante da causa di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  5. almeno 20 anni di iscrizione all’albo e compimento del 70° anno di età.

Le domande di esonero devono essere sempre inoltrate dall’area  “autocertificazioni” della piattaforma I M@teria (selezionare, nel menu a tendina della propria pagina I M@teria, la voce: “Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità”): tale spedizione informatica, che va  ripetuta anno per anno, deve essere effettuata anche da coloro che hanno già presentato  richiesta cartacea di esonero al nostro protocollo.

Si segnala che verranno prese in considerazione le sole istanze di esonero presentate tramite I M@teria: in particolare, le  istanze sul mancato esercizio della professione, secondo il modulo n.1 allegato, devono indicare l’attuale posizione lavorativa del richiedente, per consentire una corretta valutazione della documentazione inoltrata. 

 

Per ulteriori informazioni al riguardo è possibile inviare una mail a:

oppure contattare telefonicamente il Dott. Fulvio Grasso al numero 081.4238259, interno 207 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 ed il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

 

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