Q: Premesso che nel caso di forniture o servizi i requisiti finanziari e tecnici di cui all’ articolo 263 (207/2010), comma 1, lettere a, b e d , devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, ed il requisito c (comma 8) non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei, si pone il seguente quesito.Il Progettista è costituito da un RTP verticale, orizzontale o misto che sia (misto = orizzontale per la cosiddetta categoria prevalente e verticale per le categorie cosiddette scorporabili)La mandataria possiede e/o mette in gioco i requisiti finanziari e tecnici a, b, d (di cui all’a rt. 263 – comma 7) nella misura occorrente per coprire il ruolo di capogruppo (mandataria).
Ciò premesso, ciascun soggetto (mandataria e mandanti) per risultare qualificato ad espletare una determinata prestazione deve necessariamente possedere (oltre al 100% del requisito c relativamente alla prestazione da eseguire) i requisiti a,b,d, in misura proporzionale alla prestazione da espletare, oppure è sufficiente possedere il 100% del requisito c, corrispondente alla prestazione da espletare, e gli altri (a,b,d) in misura ininfluente?
Ovvero: volendo espletare una prestazione che rappresenta il 40% del totale del servizio, è necessario possedere i requisiti a,b,d, nella misura minima del 40% ed il requisito c al 100%? Ringraziando sin d’ora per l’attenzione prestata, in attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.
R: In ordine ai requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico finanziario che vengono richiesti per la partecipazione a gare per appalti di servizi pubblici, attinenti l’ingegneria e l’architettura, questi sono regolati dal DPR 207/2010, all’art. 263 – requisiti di partecipazione – in cui si fa riferimento al periodo temporale dei servizi valutabili, alla loro natura e qualità ed al fatto che debbono essere stati approvati dalle amministrazioni banditrici. In linea di massima le relative attestazioni dovrebbero indicare: – l’oggetto del servizio prestato, – il committente, – l’anno di esecuzione, – il ruolo del professionista – la natura giuridica della partecipazione (professionista singolo, ATP, società ecc.), il livello di progettazione svolto (preliminare, definitivo esecutivo, direzione lavori, ecc.) – la categoria – l’importo dei lavori, se gli stessi siano stati completati e collaudati.
Del DPR 207/20210, Regolamento di Esecuzione del Codice degli Appalti, si riporta all’uopo il contenuto della norma di riferimento ex art.263, la cui lettura consente di capire la portata dei requisiti richiesti al professionista:
“Art. 263. Requisiti di partecipazione (art. 66, d.P.R. n. 554/1999) 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta; (il requisito del fatturato è richiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006) b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico. 2. I servizi di cui all’articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall’articolo 253 del presente regolamento e dall’articolo 38 del codice degli appalti.”
Nell’ipotesi di RTP , ai sensi dell’art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, è necessario il possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria in capo al mandatario capogruppo e per la loro verifica non si può richiedere da parte della Commissione una complessa ed incerta operazione di raffronto tra la precisa natura della commessa e gli specifici interventi dedotti nelle categorie legali previste nella tabella di cui alla Legge n. 143 del 2 marzo 1949, che darebbe la stura a valutazioni soggettive poco consone ad una fase della gara tanto delicata quale quella dell’accertamento dei requisiti di qualificazione dei concorrenti. Nel caso di provvedimento di esclusione plurimotivato, ovverosia caratterizzato da plurimi profili motivazionali, “l’eventuale riconoscimento della fondatezza della censura formulata contro uno solo di essi non esclude l’esistenza e la validità delle restanti cause giustificatrici dell’atto” (cfr. Tar Lecce, Sez. Unica, n. 933 del 25 febbraio 2005).
Si consideri inoltre che essendo data facoltà alla stazione appaltante di strutturare nella lex specialis i requisiti tecnici e finanziari, anche facendo riferimento all’art. 263, il professionista che avesse dubbi relativi alla qualificazione dei soggetti così come disciplinata dal bando di gara a cui intende partecipare, è legittimato a richiedere espressi chiarimenti alla p. a. procedente circa l’esatta portata di ogni singola previsione ( ndr a mezzo delle cd faq).
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.