ART. 263 DPR 2017/2010 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Q: Quando l’appaltatore, per partecipare ad un appalto integrato ai sensi dell’art. 168 del DPR 207/2010 (appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare), deve presentare la progettazione definitiva come offerta in sede di gara e pertanto affida la prestazione professionale ad uno o più professionisti abilitati ad eseguire taluna progettazione, è lecito riportare, a prescindere dall’aggiudicazione della gara, la prestazione professionale eseguita come requisito curriculare per la partecipazione ad altre gare per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria? Considerando, anche, il disposto dell’art. 263 comma 2 del DPR 207/2010 che recita: “sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati…”

R:  In base al comma 3 dell’art. 263 del D.P.R. 207/2010: “I servizi di cui all’ articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’ articolo 234 , comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”. In ossequio a quanto sancito dalla più autorevole giurisprudenza amministrativa (Cfr Consiglio di Stato Sez. VI, 17 luglio 2014, n. 3663): “Negli appalti integrati la valutazione dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi al servizio di progettazione, in mancanza di un sistema di qualificazione formale analogo a quello presente per i lavori pubblici, avviene mediante la dimostrazione di avere svolto, in un determinato periodo temporale, specifiche attività indicate dalla legge, dal regolamento e dal bando di gara”. L’art. 263, primo comma, del d.p.r. n. 207 del 2010 elenca alle lettere a), b) e c) quali devono essere i suddetti requisiti facendo riferimento al fatturato globale e all’espletamento di attività di progettazione per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 252 dello stesso decreto, in un dato periodo anteriore alla pubblicazione del bando, demandando alla stazione appaltante di specificare, entro limiti predefiniti, il valore economico rapportato al valore dell’appalto. Il secondo comma dell’art. 263 nell’individuare quali sono i servizi di progettazione «attinenti all’architettura e all’ingegneria» valutabili, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, indica «quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente». La norma aggiunge che «non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi». Lo stesso secondo comma prosegue disponendo che: «sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima». La disposizione da ultimo riportata, come risulta all’esito di una interpretazione letterale e teleologica, contiene due diversi precetti. Il primo precetto riguarda i servizi di progettazione che, inseriti nell’ambito di una procedura amministrativa, siano stati formalmente «approvati» dal pubblico che, ad esempio, si è determinato nel senso di aggiudicare la gara al soggetto cui quei servizi si riferiscono. In questo caso non rileva che successivamente all’approvazione i lavori relativi alla progettazione non siano stati realizzati. Il secondo precetto riguarda i servizi di progettazione svolti per conto di un committente privato. In questo caso i lavori connessi alla progettazione devono essere stati eseguiti. La differenza di trattamento normativo rinviene la sua giustificazione nella diversità soggettiva dei destinatari dei servizi di progettazione: da una parte, la pubblica amministrazione che, in qualità di committente pubblico, offre garanzie di certificazione anche in mancanza della concreta attuazione del progetto; dall’altra parte, il committente privato che assicura un livello analogo di garanzie soltanto nel caso in cui il progetto abbiano ricevuto concreto svolgimento mediante l’esecuzione dei lavori. In definitiva, la stazione appaltante, al fine di accertare il possesso della capacità tecnica dell’operatore economico che partecipa alla gara, può valutare i servizi di progettazione «approvati» da un’altra stazione appaltante ovvero i servizi di progettazione «eseguiti» per conto di un committente privato. E’ bene precisare che la norma non può riferirsi all’avvenuta esecuzione dell’incarico di progettazione; invero, sarebbe ipotesi di scuola affermare che tale procedura serva a prevenire il falso relativo all’avvenuta predisposizione del progetto dichiarato. La norma non può avere significato diverso da quello dell’individuazione dei presupposti perché il progetto, esistente, possa essere considerato come elemento qualificante per la partecipazione a gare pubbliche. In tale quadro, la norma è davvero univoca nell’indicare l’avvenuta esecuzione come il fatto da dimostrare a richiesta della stazione appaltante. I contratti e le fatture ivi indicate, quindi, devono intendersi come relativi all’esecuzione dell’opera. Gli stessi sono in citati in quanto, in taluni casi, sono gli unici documenti che consentano di giungere a tale dimostrazione, soprattutto qualora l’opera è stata realizzata senza necessità di autorizzazioni pubbliche. In conclusione, con con sentenza n.2567 del 2015 il Consiglio di Stato Sez. V, è giunto ad affermare che l’art. 263, secondo comma, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, deve essere interpretato nel senso che i servizi di cui al precedente art. 252 sono valutabili come titoli professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche anche se l’opera progettata non è stata eseguita, nel caso che la progettazione sia stata commissionata da un’amministrazione pubblica; i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata“.

 

Cerca nel sito