Architetto socio SAS

Architetto socio SAS

 

Q: Vorrei sapere se un architetto professionista con partita iva individuale  può essere anche socio di una SaS con ruolo di socio accomandatario: la società esercita attività di affittacamere.

R:  Le norme disciplinanti la professione di architetto ( Legge n.1395/1923 – R.D. 2537/1925 – D.l.382/1944) non prevedono l’espresso divieto di svolgere altre attività: pertanto gli architetti possono far parte a qualsiasi titolo di società di persone, anche come soci accomandatari in una s.a.s; possono essere iscritti anche alla C.C.I.A.A. e possono svolgere altre attività imprenditoriali o commerciali sempre che possiedano i titoli richiesti per svolgerle e sempre che per lo svolgimento di esse non sia vietata l’iscrizione ad altri Albi.

Il Codice di Deontologia professionale impone tuttavia la massima diligenza all’Architetto affinchè l’attività professionale sia tenuta rigorosamente distinta dalle altre attività specie se di carattere imprenditoriale.

Per mero scrupolo si allegano le norme deontologiche richiamate che possono dirimere le questioni di interferenza tra attività professionale ed attività imprenditoriale:

L’Art. 14 (Rapporti con i committenti) al comma III prevede che:

Il Professionista non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente”.

L’ Art. 31 (Conflitto di interessi) dispone che:

Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico”.

L’ Art. 32 (Interferenza tra interessi economici e professione) sancisce che:

“Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente”.

A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

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