Architetto socio S.r.l. edilizia: obblighi di comunicazione al committente comune

Architetto socio S.r.l. edilizia: obblighi di comunicazione al committente comune

 

Q: Vorrei informazioni precise sulla compartecipazione minoritaria ad una srl di un’impresa edile.

Ho appreso della possibile incompatibilità come direttore dei lavori o progettista di un cliente comune: tale incompatibilità può essere risolta con una lettera al cliente dove vengono chiarite le competenze legali e funzionali, negando ogni commistione.

Già collaboro (e già si esegue a monte) questa distinzione essendo nominata nelle mie funzioni dal cliente e pagata dal cliente per le mie mansioni.

R: Il legislatore nel disciplinare la professione di architetto ( L. n. 1395/1923; R.D. n. 2537/1925 e D.l. n. 382/1944) non vieta agli architetti lo svolgimento di altre attività , per cui essi possono far parte a qualsiasi titolo di società.

Tuttavia il Codice di Deontologia Professionale in vigore dal 1 Gennaio 2014 le impone la massima cura affinchè l’attività professionale sia tenuta rigorosamente distinta dalle altre attività specie se di carattere imprenditoriale: in particolare l’art. 14 – Rapporti con i committenti –testualmente prevede che:

“1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista deve eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l’interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.

  1. Il Professionista deve rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
  2. Il Professionista non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.”

Pertanto l’architetto che sia a qualsiasi titolo compartecipe in imprese appaltatrici o di ditte fornitrice di opere da lui progettate e/o di cui sia direttore dei lavori ha l’obbligo di mettere al corrente il proprio committente della sua compartecipazione alla s.r.l. in questione e di ottenerne l’assenso, preferibilmente per iscritto e qualora proponesse l’impiego, nelle opere da lui progettate e/o dirette,di componenti prodotti da ditte in cui sia socio, di informare formalmente il committente.

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