Approfondimenti su APE

Q: avrei bisogno di chiarimenti sulla redazione dei certificati APE.  Posso redigere e firmare i certificati di cui sopra? Oppure sono obbligata a seguire un corso con relativo attestato che mi abilita a tale prestazione? Tengo a precisare che io lavoro saltuariamente e le certificazioni che ho firmato fino ad oggi  (circa 10 nell’anno 2014) sono state regolate con ricevuta per prestazione occasionale.

 

R: La modifica legislativa da ultima intervenuta in tema di certificazione ambientale è rappresentata dal D.P.R. n.75 del 16.04.2013, entrato in vigore il 12 Luglio 2012, che interviene a chiarire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per l’indipendenza di professionisti, autonomi o associati, ed organismi professionali ai quali affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli stessi.

Nel decreto di cui sopra è introdotto il concetto di Attestato di Prestazione Energetica (APE), che va a sostituire il vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE), inoltre si uniforma la normativa in tutte le regioni italiane che non hanno ancora legiferato e non si sono quindi dotate di un elenco autonomo e di una propria disciplina, adottando così criteri univoci e in linea con gli altri paesi dell’Unione Europea.

La riforma stabilisce in primis i criteri per l’individuazione dei professionisti abilitati alla redazione degli attestati di prestazione energetica (A.P.E.).

Sono dunque abilitati alla certificazione energetica degli edifici i professionisti che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diplomati periti industriali, geometri e periti agrari;

iscrizione al proprio ordine o collegio professionale;

abilitazione all’esercizio della professione, in relazione alla progettazione di edifici ed impianti (nell’ambito delle proprie specifiche competenze, attribuite dalla legislazione vigente).

I tecnici e i professionisti non abilitati alla progettazione, possono svolgere l’attività di certificazione energetica degli edifici frequentando un apposito corso di formazione obbligatorio della durata di 64 ore, superando poi l’esame finale che consente di ottenere la qualifica di certificatore energetico.

In relazione alla effettiva competenza attribuita agli architetti nella redazione degli A.P.E. anche senza aver frequentato appositi corsi accreditati in materia, occorre quindi riferirsi direttamente al combinato disposto degli articoli del D.P.R. su menzionato.

E valga il vero.

In ottemperanza al D.P.R. n.75/2013, così come specificato nell’art. 2 comma 2 lett.b, uno dei criteri per l’abilitazione alla redazione degli Attestati di Prestazione Energetica è rappresentato dal possesso di uno di due diversi requisiti, meglio specificati nei successivi comma 3 e 4:

1)      il primo è l’aver conseguito una laurea per discipline inerenti la progettazione di edifici e relativi impianti tra cui la laurea magistrale in architettura con relativa iscrizione all’Albo professionale (fra i titoli di studio elencati la LM-4).

2) il secondo requisito, necessario ad altri corsi di studio non strettamente inerenti la progettazione di edifici e impianti, è il corso abilitante.

Essendo necessario possedere anche uno solo dei requisiti richiesti, è evidente che l’essere architetto regolarmente iscritto all’Ordine è titolo sufficiente per la redazione degli attestati.

L’Architetto che intenderà comunque frequentare corsi specifici in materia, potrà farlo per pura ed esclusiva volontà di formazione e di incremento delle competenze professionali in merito, non essendo tali corsi indispensabili per l’abilitazione alla redazione degli A.P.E.

La Regione Campania, con Decreto dirigenziale 23 dicembre 2013, n. 290 ha previsto l’adozione di una procedura telematica quale sistema idoneo alla trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica .

Il Sistema consente ai certificatori energetici abilitati la compilazione e l’invio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE). A partire dal 2 gennaio 2014 la procedura telematica di trasmissione degli APE sostituisce l’invio cartaceo.

La “Guida alla registrazione utenti” precisa che per accedere ai servizi offerti dal sistema, il certificatore dovrà innanzitutto registrarsi al portale web.

Una volta effettuata la registrazione, il certificatore potrà trasmettere l’Attestato di prestazione energetica attraverso la propria pagina personale, contenente i propri dati identificativi e un menu con tutte le funzionalità del sistema. A dimostrazione di quanto sopra affermato e nel rispetto della norma, non è prevista compilazione del campo relativo al corso abilitante e la voce “tipologia soggetto” richiedente consente di scegliere tra :

– Ente/Organismo Pubblico;

Tecnico Abilitato;

– Energy Manager;

– Organismo/Società;

– Notaio.

L’Architetto iscritto all’Albo selezionerà pertanto la voce “tecnico abilitato”.

A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

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