Altezza siepe di confine

Q: Si richiede parere legale sull’altezza di una siepe di confine.

R: Qualora una siepe sia fatta crescere in prossimità del confine con la proprietà di un altro soggetto o sul confine con strade di proprietà privata, bisogna rispettare le distanze regolamentari stabilite dagli appositi regolamenti comunali, la cui esistenza va ricercata presso gli Uffici del Comune ove è localizzato lì immobile di cui si discute; in mancanza di regolamenti occorrerà riferirsi agli usi locali ossia alle distanze ed alle altezze che gli abitanti del luogo osservano per costante consuetudine da tempo immemorabile.

Nell’ ipotesi in cui né i regolamenti comunali né gli usi locali dispongano alcunché, vale l’altezza stabilita dall’art. 892 comma I num.3 di 2,5 mt, e tale altezza si calcola dalla base della siepe, nel caso de quo dal piano di campagna, ossia dal punto in cui è piantata.

Occorre tuttavia ricordare che l’art. 892 all’ultimo comma dispone però che: “le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro”( ndr e per espresso richiamo dell’art. 893 c.c. ciò vale anche per le siepi al confine con strade private).

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